1. L’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura verifica l’ammissibilità delle domanda, la regolare presentazione delle stesse, nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti.
2. L’ufficio competente accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui all’articolo 1, comma 2, e che siano soddisfatti i requisiti previsti per la concessione dell’aiuto stesso. Per accertare il soddisfacimento dei requisiti l’ufficio competente può avvalersi anche del supporto della Ripartizione provinciale Foreste.
3. La liquidazione dell’aiuto viene predisposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio competente sulla base delle informazioni e dei dati indicati nella domanda.