(1) L’attività di commercio elettronico è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrarsi al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività.
(2) Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all’Art. 9.
(3) Il sito internet utilizzato per il commercio elettronico deve indicare il nome, la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.
(4) All’attività di commercio elettronico si applicano le norme dell’Unione europea e statali in materia, nonché le disposizioni in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi.