(1) Il Comune rilascia concessioni di posteggio stagionali disciplinate dalle stesse norme previste per l’esercizio dell’attività non stagionale.
(2) Il Comune rilascia concessioni di posteggio temporanee per consentire la partecipazione a manifestazioni promozionali/commerciali. Queste sono valide esclusivamente per i giorni e nei luoghi nei quali le predette manifestazioni si svolgono.