(1) Le domande di cui agli articoli 49 e 51 si intendono accolte se entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’autorità competente non viene adottato il provvedimento di diniego. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Economia può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato/l’interessata provveda a sanare i vizi entro il termine fissato. Il termine è sospeso in pendenza di regolarizzazione o integrazione della domanda. Nel caso in cui la regolarizzazione o integrazione non avvengano nel termine assegnato, l'amministrazione procede all'archiviazione dell'istanza.
(2) I rivenditori all’ingrosso che forniscono carburante a imprese con sede operativa in Alto Adige munite di recipienti mobili, nonché a impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sono tenuti a comunicare annualmente, in forma digitale, all’Amministrazione provinciale l’elenco dei beneficiari e la quantità di prodotto fornita. La Provincia autonoma di Bolzano ha facoltà di richiedere ai titolari dei distributori di carburante informazioni e dati relativamente ai quantitativi di carburante erogato nell’anno precedente.