1. I costi dell’azione formativa non coperti dal contributo pubblico sono a carico dell’ente di formazione.
2. In materia di cumulo di aiuti, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Il cofinanziamento privato può essere coperto da eventuali quote di partecipazione al corso versate dalle persone partecipanti, che devono essere indicate nella domanda di contributo.
4. La somma delle quote di partecipazione al corso effettivamente riscosse, delle altre eventuali entrate riferite all’azione formativa e del finanziamento pubblico non può superare la somma delle spese totali agevolabili e ammesse a rendiconto.
5. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è totalmente o parzialmente indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. In questo caso il costo totale dell’azione formativa può essere calcolato al lordo dell’IVA, fermo restando che ciascun ente di formazione deve conformarsi al proprio regime fiscale.