(1) L’attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti stradali di distribuzione carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Economia.
(2) Presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere esercitata:
(3) Gli impianti di distribuzione carburanti possono inoltre offrire servizi integrativi ai veicoli, quali, a titolo esemplificativo, servizio di officina, gommista, lubrificazione e lavaggio, purché siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, e le specifiche disposizioni di settore.