1. Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
2. L’articolo 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 definisce le nozioni di microimpresa, piccola impresa e media impresa. L’articolo 2, punto 24, del suddetto regolamento definisce la nozione di grande impresa.