(1) Chiunque violi le disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. Nei casi di particolare gravità, di recidiva o di reiterazione della violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate ai sensi dell’articolo 61.
(2) Salvo che il fatto costituisca altro reato, chi fornisce dati e informazioni non veritieri nelle domande o in altri atti e documenti presentati in relazione alle disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 1. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire dati o informazioni previsti dal regolamento di esecuzione citato o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione/titolo abilitativo, ove previsto.
(3) L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante svolta in difformità dai criteri di cui all’articolo 21, commi 1 e 3, del regolamento di esecuzione alla presente legge, è considerata attività svolta su posteggio in assenza di titolo abilitativo e sanzionata ai sensi dell’articolo 62, comma 1.
(4) Se, nonostante la proroga del termine per la verifica periodica della conformità dell'impianto di cui all’articolo 47, comma 2, del regolamento di esecuzione alla presente legge, la conformità non viene confermata e l’esercizio dell’impianto non viene interrotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
(5) In caso di violazione della disciplina relativa alle vendite sottocosto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, si procede ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto.
(6) Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco/la sindaca del Comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune. 29)