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v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 221)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 gennaio 2013, n. 1.

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”)   delibera sentenza

(1)  Dopo il comma 6 dell’Art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. La presente legge è integrata dalle disposizioni comunitarie relative ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e rotaia sin dalla loro entrata in vigore. Non trovano più applicazione le disposizioni in contrasto con la presente legge.”

(2)  Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per i servizi di cui al comma 1 l’assessore provinciale competente è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l’istituzione dei servizi o dell’impresa di trasporto incaricata, un importo fino ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio.”

(2/bis) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, stimati in 2.300.000,00 euro, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 12100. 17)

(3)  L’articolo 4 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Orario dei servizi di trasporto)

1. L’assessore provinciale competente, sentite le imprese di trasporto, approva le modalità di svolgimento e l’orario dei servizi di trasporto di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1.

2. Le imprese di trasporto sono tenute ad esporre, nelle autostazioni e negli spazi appositamente predisposti, in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto nella forma disposta dall'ufficio provinciale competente.”

(4)  Dopo il comma 1 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. L’assessore provinciale competente può concedere contributi a favore dei comuni richiedenti, qualora i lavori di cui al comma 1 siano particolarmente gravosi. Le modalità per la concessione dei contributi sono stabilite con apposito provvedimento.”

(5)  Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere n) ed o):

“n) svolgere i servizi secondo le modalità indicate nei decreti di autorizzazione all’effettuazione dei servizi trasporto pubblico di cui agli articoli 2 e 4;

o) comunicare immediatamente all’ufficio provinciale competente le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio, fornire tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e agevolare l’ufficio competente nell'espletamento del proprio compito.”

(6)  La lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) l'elenco dei servizi assegnati inizialmente al concessionario e le modalità del loro svolgimento. L'elenco e le modalità di svolgimento vengono aggiornati con il decreto di approvazione dell'orario dei servizi di trasporto previsto all'articolo 4.”

(7)  Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea)

1. La Provincia, in base alla vigente disciplina comunitaria e statale, provvederà entro i termini ivi previsti alla pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea su gomma, individuando, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, bacini territoriali coerenti al sistema di cadenzamento ed in funzione dell’interconnessione con le direttrici principali ai centri urbani più grandi.”

(8)  Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni previste al comma 1, lettera g), dell'articolo 5, di garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali di cui alla lettera f) dello stesso comma, di provvedere all’informazione all’utenza dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico locale e di assicurare altre attività di interesse comune alle imprese di trasporto, i concessionari, sulla base di apposita convenzione, affidano l'organizzazione di una specifica struttura unitaria ad un'impresa che disponga di adeguata competenza e delle necessarie attrezzature tecniche e gestionali.”

(9)  L’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Tariffe dei servizi di trasporto)

1. Le tipologie tariffarie, le tariffe e le condizioni d’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, sono stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Per i servizi previsti ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 2, la Giunta provinciale può autorizzare l'applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In tal caso i contributi ordinari sono concessi solo se le informazioni necessarie per la determinazione dei contributi sono disponibili nonostante le modifiche autorizzate. Nel caso dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la Giunta provinciale, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale, è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti richiedenti l'istituzione dei servizi stessi.

3. Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto locale d’interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone e vengono considerate come anticipo dei contributi di cui all’articolo 17.

4. Le imprese di trasporto e i loro consorzi sono tenuti ad una gestione centralizzata delle informazioni relative all'utilizzo dei servizi di trasporto da parte degli utenti attraverso la struttura prevista all'articolo 12.”

(10)  Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"2. Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all'articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali.“ 18)

(11)  Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis. Il comma 3 va interpretato nel senso che ai costi ivi elencati si sommano anche gli oneri e i costi finanziari comprovatamente sostenuti dall’impresa di trasporto per obblighi di servizio pubblico.”

(12)  Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 19/bis e 19/ter:

“Art. 19/bis (Sanzioni amministrative a carico delle imprese di trasporto)

1. Le imprese di trasporto che violino gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 1, senza giustificata motivazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

2. In caso di mancata effettuazione delle corse per carenze organizzative imputabili all’impresa di trasporto, di mancato utilizzo delle apparecchiature per la gestione dei turni, di bigliettazione e di informazione al pubblico, e nel caso di utilizzo di autobus non autorizzati si applica la sanzione amministrativa di 5.000,00 euro.

3. Tutti gli importi addebitati a titolo di sanzione amministrativa saranno detratti dal contributo di cui all’articolo 17.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT.

Art. 19/ter (Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 1 della presente legge sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblic 11 luglio 1980, n. 753. In caso di violazione di tali disposizioni vengono applicate le sanzioni amministrative per le stesse previste, maggiorate del 300 per cento, se non espressamente disciplinate con il presente articolo.

2. Gli utenti che trasgrediscono le disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6.

3. Qualora l'utente del pubblico servizio compia atti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio nonché l'incolumità degli altri viaggiatori, gli agenti di cui al comma 9 ed il conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio e, qualora sia nominativo, di impedire o sospendere nelle forme di legge la prosecuzione del viaggio.

4. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale devono munirsi di valido titolo di viaggio che deve essere conservato per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa ed esibito a richiesta del personale di vigilanza.

5. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 30 euro a 240 euro.

6. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto muniti di titolo di viaggio ceduto o contraffatto e i viaggiatori colti in flagranza a cedere titoli di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 60 euro a 400 euro. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

7. La sanzione amministrativa di cui al comma 5 è ridotta a 10 euro se:

  1. il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostri all’azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma dovuta;
  2. il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identificazione valido eventualmente prescritto, dimostri all’azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, la propria identità e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma dovuta.

8. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 al viaggiatore è comunque consentito di regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari all'importo del biglietto ordinario di corsa semplice, maggiorato della sanzione in misura minima; i viaggiatori che non regolarizzano la loro posizione, se maggiorenni, devono scendere dai veicoli.

9. All'accertamento dell’infrazione, alla sua contestazione immediata nonché alla riscossione immediata delle sanzioni amministrative provvedono gli agenti dipendenti formalmente incaricati dalle società che esercitano i servizi di trasporto pubblico nonché i dipendenti provinciali autorizzati dall’assessore competente. Per la legalità dei verbali detto personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.

10. Se il pagamento non avviene ai sensi dei commi 7 e 8, il dipendente dell’azienda concessionaria incaricato del controllo, che ha accertato e contestato la violazione, inoltra il verbale di accertamento al legale rappresentante dell’azienda concessionaria di trasporto da cui dipende, il quale è competente a emettere l’ordinanza ingiunzione.

11. Al fine di rendere conoscibili agli utenti le disposizioni di cui al presente articolo, gli esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad esporne il contenuto al pubblico in modo ben visibile.

12. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alle aziende di trasporto che li impiegano per migliorare le attività di controllo e di assistenza alla clientela e di informazione relative al servizio e ai punti vendita, secondo un programma che le aziende di trasporto sono tenute a presentare annualmente, e che deve essere approvato dall'assessore provinciale competente alla mobilità.

13. Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40 - Legge provinciale finanziaria 2013 – trasporto pubblico locale – modalità di erogazione dei contributi di esercizio – controllo contabile degli enti locali ai fini dell’equilibrio di bilancio e del patto di stabilità – non può essere sottratto alla Corte dei Conti ed attribuito ad un organo provinciale
17)
L'art. 23, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
18)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 febbraio 2014, n. 40 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 23, comma 10, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, che aveva aggiunto il comma 2 all'art. 16 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16.
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