(1) L'autorizzazione paesaggistica è valida per il periodo di efficacia del titolo abilitativo di cui all’articolo 75. Se l’autorizzazione è rilasciata con riferimento ad un intervento non soggetto a titolo abilitativo, essa è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale la prosecuzione del progettato intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
(2) L’autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di particolari prescrizioni o all’esecuzione di interventi sostitutivi o compensativi.
(3) L’autorizzazione può inoltre essere subordinata alla prestazione di una cauzione in misura proporzionata alla natura dell’intervento autorizzato e degli interventi sostitutivi o compensativi eventualmente richiesti, nonché all'entità del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. La cauzione deve essere prestata prima dell’inizio dei lavori. Se per le opere da eseguirsi è previsto un contributo provinciale da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. In caso di trasgressione, la cauzione è devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il soggetto responsabile dell’abuso non vi abbia provveduto entro il termine stabilito. La cauzione viene svincolata entro 30 giorni dalla data della comunicazione del completamento dell’intervento oggetto di autorizzazione.