(1) Dopo la lettera g) del comma 2 dell'Art. 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:
“h) partecipazione alla determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti privati e vigilanza sull'applicazione degli standard.”
(2) Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 9 (Determinazione degli standard di qualità)
1. A tutela dei diritti degli utenti e a garanzia della qualità dei servizi pubblici locali in caso di affidamento dei servizi a soggetti privati, gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), a carico dei soggetti privati e l'ammontare del finanziamento stesso sono definiti nei contratti di servizio. Non sono previste spese a carico dei bilanci pubblici.”
(3) Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 10
1. Ai sensi della legislazione statale, la presente legge si applica anche ai soggetti di cui alla lettera d bis) dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.”