(1) Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune vengono rilasciate dal Sindaco/dalla Sindaca, dopo avere acquisito il parere obbligatorio di una commissione composta dagli esperti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e). Il funzionamento di tale commissione è disciplinato nel regolamento edilizio. 138)
(1-bis) Il Sindaco/La Sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla commissione di cui al comma 1 in merito al progetto in questione. 139)
(2) Qualora la commissione di cui al comma 1 non renda il parere entro 40 giorni dalla relativa richiesta, il Sindaco/la Sindaca può procedere indipendentemente dal parere.
(3) Il Sindaco/La Sindaca decide definitivamente sulla domanda entro 20 giorni dal ricevimento del parere e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
(4) Nel caso in cui la commissione o l’esperto/esperta abbia segnalato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare o a cause di forza maggiore, di rispettare i termini previsti dai commi precedenti, questi ultimi ricominciano a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso delle informazioni o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza, o dalla data di cessazione delle cause di forza maggiore.
(5) Salva la dichiarazione contraria da parte del/della richiedente, la domanda di autorizzazione paesaggistica equivale alla comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 73 o alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 74, se è debitamente asseverata o certificata e corredata della documentazione rispettivamente prevista.