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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 68 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune)    delibera sentenza

(1) Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune vengono rilasciate dal Sindaco/dalla Sindaca, dopo avere acquisito il parere obbligatorio di una commissione composta dagli esperti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e).  Il funzionamento di tale commissione è disciplinato nel regolamento edilizio. 138)

(1-bis) Il Sindaco/La Sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla commissione di cui al comma 1 in merito al progetto in questione. 139)

(2) Qualora la commissione di cui al comma 1 non renda il parere entro 40 giorni dalla relativa richiesta, il Sindaco/la Sindaca può procedere indipendentemente dal parere.

(3) Il Sindaco/La Sindaca decide definitivamente sulla domanda entro 20 giorni dal ricevimento del parere e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

(4) Nel caso in cui la commissione o l’esperto/esperta abbia segnalato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare o a cause di forza maggiore, di rispettare i termini previsti dai commi precedenti, questi ultimi ricominciano a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso delle informazioni o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza, o dalla data di cessazione delle cause di forza maggiore.

(5) Salva la dichiarazione contraria da parte del/della richiedente, la domanda di autorizzazione paesaggistica equivale alla comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 73 o alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 74, se è debitamente asseverata o certificata e corredata della documentazione rispettivamente prevista.

massimeDelibera 24 agosto 2021, n. 743 - Compensi per i membri della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio
massimeCorte costituzionale - ordinanza 14 aprile 2021, n. 85 - Ambiente – Ampliamento della volumetria degli edifici ad uso abitativo o per ferie o per attività di agriturismo – Adozione semplificata di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici di particolare valore – Partecipazione del sindaco alle commissioni chiamate ad esprimere il parere nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale e provinciale – Interventi non autorizzati su beni paesaggistici - Impossibile ripristino dei luoghi – Effettuazione di interventi compensativi equivalenti e/o pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del responsabile dell'abuso – Estinzione del processo per rinuncia
138)
L'art. 68, comma 1, è stato così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
139)
L'art. 68, comma 1-bis, è stato aggiunto dall'art. 24, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
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