Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) L'ubicazione della scuola garantisce il facile accesso dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Inoltre le aule e tutti i locali di trattenimento sono raggiungibili dai mezzi di soccorso e comunque non si trovano ad un’altezza superiore a 22,00 m rispetto al piano di accesso.
(2) I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:
(3) All'interno del complesso scolastico, ma esternamente all'edificio, vanno stabiliti dei luoghi di raccolta con diretto accesso alla strada in ragione di 1,00 m2 ogni quattro persone, disposti in modo tale che sia garantita la sicurezza delle persone e non sia ostacolata l'attività di soccorso.