(1) Gli edifici vanno suddivisi in compartimenti antincendio estesi al massimo fino a tre piani. La superficie massima di un compartimento sullo stesso piano non supera i 4.000,00 m2. Se il compartimento comprende più piani, la superficie massima complessiva va limitata a 3.000,00 m2.
(2) I vani di comunicazione verticali fra i vari piani dell'edificio per il passaggio delle scale, per ascensori, condotte di condizionamento, canalizzazioni, cavedi e simili, rispondono ai requisiti precisati nelle norme generali.
(3) Le superfici vetrate di qualsiasi tipologia sono realizzate sulla base delle relative norme tecniche (UNI).
(4) I vani scala che collegano i compartimenti sono almeno di tipo protetto, con porte almeno RE 60. Ogni piano diverso dal piano terra adibito ad attività scolastica va servito da almeno due vie di uscita indipendenti. La distanza massima dalla porta di ogni locale fino alla scala più vicina non supera i 30,00 m.
(5) La seconda via di uscita indipendente non è necessaria qualora la lunghezza della via di fuga complessiva fino all'aperto con caratteristiche di “luogo sicuro” non superi i 30,00 m.
(6) Le scale di accesso ai piani superiori hanno la larghezza rapportata al numero di persone servite, in ragione di 1,00 cm di larghezza per persona, con una larghezza minima di 1,50 m ed una massima di 2,50 m per ogni scala. Per le scale di sicurezza è ammessa la larghezza minima di 1,20 m.
(7) Per il calcolo della larghezza della scala vanno presi in considerazione i due piani consecutivi che presentano il maggiore affollamento.
(8) L’utilizzo delle scale di sicurezza esterne non deve essere pregiudicato da eventuali incendi.