(1) Dopo l’Art. 62 (della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 62/bis (Elenco degli enti e delle società dipendenti)
1. Contestualmente al rendiconto annuale della Provincia viene redatto un elenco, in formato tabellare, di tutte le istituzioni e di tutti gli enti della Provincia, quali agenzie, aziende speciali, società in-house o istituzioni e organizzazioni simili, e di tutte le società partecipate dalla Provincia nonché le relative partecipazioni dirette o indirette ad altri soggetti. Nell’elenco sono indicati lo scopo della società ovvero dell'ente, la struttura societaria, la composizione degli organi societari e dell’organico nonché il bilancio annuale dettagliato.”