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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 8 Aree ed impianti a rischio specifico

8.1. Locali adibiti a depositi

8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito di materiale combustibile

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di materiale combustibile

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere per ospiti. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

8.2. Servizi tecnologici

8.2.1. Impianti di produzione calore

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

  1. gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
  2. gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentati a gas, devono essere ubicati all'esterno;
  3. ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
  4. i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
  5. la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30.000 Kcal/h);
  6. gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente areati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
  2. evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
  3. non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
  4. non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.

8.2.2.1. Impianti centralizzati

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

8.2.2.2. Condotte

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.

Le condotte non devono attraversare:

  1. luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
  2. vani scala e vani ascensore;
  3. locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

8.2.2.3. Dispositivi di controllo

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

8.2.2.4. Schemi funzionali

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

  1. gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
  2. l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
  3. l'ubicazione delle macchine;
  4. l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
  5. lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
  6. la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

8.2.2.5. Impianti localizzati

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

8.3. Autorimesse

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

8.4. Spazi per riunioni, trattenimento e simili

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

  1. conferenze;
  2. convegni;
  3. sfilate di moda;
  4. riunioni conviviali;
  5. piccoli spettacoli di cabaret;
  6. feste danzanti;
  7. esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

8.4.1. Ubicazione

I locali di trattenimento possono venire ubicati ai piani interrati, purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

8.4.2. Comunicazioni

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

8.4.3. Strutture e materiali

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1. e 6.2.

8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m² e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

  1. locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
  2. locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
  3. locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc. per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

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ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionPersonale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionAssetto giuridico ed economico
ActionActionDisposizioni transitorie e finali
ActionAction Art. 19 (Diritto di opzione per il personale della 9, 10 e 11 qualifica funzionale con incarico dirigenziale)
ActionAction Art. 20 (Inquadramento del personale assunto in data antecedente 28 giugno 1981)
ActionAction Art. 21 (Indennità di funzione)
ActionAction Art. 22 (Trasformazione dell'indennità di funzione per i dirigenti già incaricati)
ActionAction Art. 23 (Clausola di garanzia)
ActionAction Art. 24 (Dirigenti senza incarico)
ActionAction Art. 25 (Assegno di vacanza contrattuale)
ActionAction Art. 26 (Decorrenze degli elementi retributivi)
ActionAction Art. 27 (Ulteriori disposizioni)
ActionActionPosizioni dirigenziali nel comparto del personale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del Servizio Sanitario provinciale escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria.
ActionActionAllegato 2
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale appartenente ai profili professionali del Servizio Sanitario Provinciale
ActionActionRetribuzione delle ore aggiuntive programmate del personale dirigenziale che non si avvale del diritto di opzione di cui all'articolo 19 e dei dirigenti di cui all'articolo 24
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionRELAZIONI SINDACALI
ActionActionRAPPORTO DI LAVORO
ActionActionASSETTO GIURIDICO ED ECONOMICO
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionNORME TRANSITORIE ED ABROGAZIONE DI NORME
ActionActionDisciplina dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale appartenente ai profili professionali del servizio sanitario provinciale
ActionActionCapo I
ActionActionArt. 1 (Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali)
ActionActionArt. 2 (Norma transitoria per l'inquadramento del personale amministrativo della IV. qualifica funzionale)
ActionActionArt. 3 (Norma transitoria per il profilo operatore della centrale di emergenza sanitaria 118)
ActionActionArt. 4 (Norma transitoria in caso di assunzione per incarico a tempo determinato)
ActionActionArt. 5 (Norma transitoria per i profili di assistente tecnico)
ActionActionArt. 6 (Norma transitoria per il profilo di operatore/rice EDP)
ActionActionRappresentante per la sicurezza
ActionActionALLEGATO 4
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionPARTE I
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionRAPPORTO DI LAVORO
ActionActionOBBLIGHI DI SERVIZIO E DI COMPORTAMENTO E ORDINAMENTO DISCIPLINARE
ActionActionASSETTO GIURIDICO
ActionActionStruttura retributiva
ActionActionTrattamento economico
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionALLEGATI
ActionActionDISCIPLINA DI MISSIONE
ActionActionACCONTO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ActionActionTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ActionActionCodice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sul luogo di lavoro
ActionActionArt. 1 (Divieto di molestie sul luogo di lavoro)  
ActionActionArt. 2 (Definizione di molestie)
ActionActionArt. 3 (Azioni contro le molestie)
ActionActionArt. 4 (Doveri dei dirigenti e dei dipendenti)
ActionActionCONTROLLO SULL'IDONEITA'AL SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO
ActionActionDichiarazioni a verbale
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionPremessa
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionAumenti retributivi generali
ActionActionNuovo assetto normativo
ActionAction(Nuovo trattamento economico del personale medico)
ActionActionCapo I
ActionActionCapo II
ActionActionArt. 14 (Indennità per l’uso della lingua ladina)
ActionActionArt. 15 (Indennità di specificità medica e veterinaria)
ActionActionArt. 16 (Indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva)
ActionActionArt. 17 (Assegno individuale)
ActionActionArt. 18 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro)
ActionActionArt. 19 (Indennità di funzione dei direttori di struttura complessa)
ActionActionArt. 20 (Indennità di sostituto direttore di struttura complessa)
ActionActionArt. 21 (Indennità di funzione dei responsabili di struttura semplice)
ActionActionArt. 22 (Indennità per il servizio festivo)
ActionActionArt. 23 (Indennità per il servizio notturno)
ActionActionArt. 24 (Indennità di ufficiale di polizia giudiziaria)
ActionActionArt. 25 (Indennità di risultato)
ActionActionCapo III
ActionActionCapo IV
ActionActionTitolo V
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionActionAllegato D 
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionm'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActioni''') Contratto collettivo 28 febbraio 2023
ActionActionj''') Accordo 28 febbraio 2023
ActionActionk''') Contratto collettivo intercompartimentale 24 agosto 2023
ActionActionl''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
ActionActionm''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023
ActionActionn''') Contratto collettivo 7 novembre 2023
ActionActiono''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
ActionActionq''') Contratto collettivo 22 dicembre 2023
ActionActionr''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionActionArt. 1   
ActionActionNormi generali
ActionActionTITOLO IV
ActionActionTITOLO V
ActionActionOrdinamento delle carriere
ActionActionTrattamento economico
ActionActionRiposi - Festività - Congedi - Indennità
ActionActionArt. 28-29.   
ActionActionArt. 30   
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32-33.   
ActionActionArt. 34   
ActionActionArt. 35-36.   
ActionActionArt. 37-38.   
ActionActionArt. 39   
ActionActionTITOLO VI
ActionActionTITOLO VII
ActionActionOrgani collegiali dell'amministrazione
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
ActionAction Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
ActionAction Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
ActionAction Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
ActionAction Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
ActionAction Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
ActionAction Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
ActionAction Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
ActionAction Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
ActionAction Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
ActionAction Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
ActionAction Delibera 11 marzo 2013, n. 378
ActionAction Delibera 11 marzo 2013, n. 384
ActionAction Delibera 18 marzo 2013, n. 397
ActionAction Delibera 25 marzo 2013, n. 445
ActionAction Delibera 25 marzo 2013, n. 453
ActionAction Delibera 2 aprile 2013, n. 499
ActionAction Delibera 15 aprile 2013, n. 554
ActionAction Delibera 22 aprile 2013, n. 612
ActionAction Delibera 6 maggio 2013, n. 640
ActionAction Delibera 13 maggio 2013, n. 696
ActionAction Delibera 21 maggio 2013, n. 745
ActionAction Delibera 10 giugno 2013, n. 875
ActionAction Delibera 17 giugno 2013, n. 913
ActionAction Delibera 24 giugno 2013, n. 954
ActionAction Delibera 1 luglio 2013, n. 976
ActionAction Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
ActionAction Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
ActionAction Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
ActionAction Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
ActionAction Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
ActionAction Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
ActionActionAllegato A)
ActionAction1. Premessa
ActionAction2. Termine di presentazione della domanda
ActionAction3. Documentazione
ActionAction4. Spese ammesse
ActionAction5. Spese non ammesse
ActionAction6. Ammontare del contributo
ActionAction7. Liquidazione
ActionAction Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
ActionAction Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
ActionAction Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
ActionAction Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
ActionAction Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
ActionAction Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
ActionAction Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
ActionAction Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
ActionAction Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
ActionAction Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
ActionAction Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
ActionAction Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
ActionAction Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
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ActionAction1999
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ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico