(1) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’Art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“d) garanzie per crediti export fino ad un valore di 70 milioni di euro.”
(2) Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
"e) concessione di incentivi per un ammontare di 2.000.000 di euro all'anno a sostegno delle aziende con sede in Alto Adige, che sono fornitrici di prodotti destinati all'esportazione."
(3) Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La Provincia può realizzare direttamente o per il tramite di società controllate o organismi appositamente incaricati le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), e rimborsare loro le spese sostenute.”
(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
"3. A copertura del rischio connesso con le garanzie emesse ai sensi della lettera d) del comma 1 è istituito presso la Provincia, o presso le società controllate o gli organismi di cui al comma 2, un fondo con una dotazione minima di 5 milioni di euro. Detto fondo può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. In tal caso gli importi in questione affluiscono direttamente al fondo.”