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Delibera 25 gennaio 2022, n. 37
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per azioni di formazione continua. Revoca della delibera della Giunta provinciale dell‘8 agosto 2017, n. 848

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per la partecipazione ad azioni di formazione continua

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi a favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti e di persone in cerca di occupazione che partecipano ad azioni di formazione continua di cui alle leggi provinciali 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, e 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi:

a) lavoratori e lavoratrici dipendenti, residenti in provincia di Bolzano e che prestano la propria attività lavorativa presso un datore di lavoro privato, in una sede aziendale in provincia di Bolzano, nell’ambito di un rapporto di lavoro disciplinato da contratti collettivi conclusi per il settore privato;

b) persone residenti in provincia di Bolzano, in possesso dello stato di disoccupazione e immediatamente disponibili ad accettare una congrua offerta di lavoro.

2. Le persone richiedenti devono essere in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda di contributo.

3. Non possono beneficiare dei contributi:

a) dipendenti pubblici;

b) titolari d’azienda, imprenditori e imprenditrici;

c) liberi professionisti e libere professioniste;

d) presidenti di cooperativa nonché soci e socie non dipendenti;

e) dipendenti dell’ente che eroga la formazione per la quale si richiede il contributo;

f) persone che, benché beneficiarie di un contributo ai sensi dell’articolo 1 nello stesso anno solare, non ne hanno usufruito senza giustificato motivo;

g) tutte le persone non indicate al comma 1.

4. Il contributo è concesso alle persone richiedenti che frequentano il corso di formazione di propria iniziativa e che pagano personalmente la relativa quota di partecipazione.

Art. 3
Priorità

1. Viene data priorità alle domande di contributo presentate da persone che, in base alla scheda anagrafico-professionale della Provincia autonoma di Bolzano, risultano essere disoccupate di lunga durata.

Art. 4
Azioni formative agevolabili e non

1. Sono agevolabili le azioni di formazione continua in presenza o a distanza, che hanno luogo in Italia o all’estero, della durata massima di 500 ore di lezione complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti), finalizzate a:

a) migliorare le competenze professionali delle persone richiedenti il contributo;

b) preparare a una nuova attività professionale, consentendo l’acquisizione delle competenze necessarie per poter operare nel nuovo settore.

2. Non sono agevolabili le seguenti azioni formative:

a) corsi che non hanno un contenuto chiaramente professionale;

b) corsi che hanno principalmente contenuti esoterici o ideologici;

c) corsi in ambito sanitario che vertono su temi quali la terapia, diagnosi e cura di dolori, disturbi e simili;

d) corsi di lingua;

e) lezioni individuali;

f) corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;

g) corsi scolastici e corsi di laurea;

h) corsi di recupero scolastico (singole annualità o titoli di studio), organizzati da scuole ed enti pubblici e privati;

i) azioni formative già presenti in un’analoga offerta formativa delle scuole della Formazione professionale provinciale;

j) percorsi formativi obbligatori per legge (ad es. l’apprendistato);

k) azioni formative già cofinanziate direttamente con fondi pubblici.

3. I corsi negli ambiti benessere, sport, fitness e simili sono ammessi ad agevolazione solo nel caso in cui la persona richiedente sia occupata in una professione pertinente o qualora i corsi siano attinenti al percorso scolastico, professionale o personale della persona richiedente, come risulta dal suo curriculum vitae. I suddetti corsi sono invece esclusi dall’agevolazione se sono finalizzati alla preparazione a una nuova attività professionale ai sensi del comma 1, lettera b).

Art. 5
Soggetti erogatori

1. Le azioni formative per le quali si richiede il contributo possono essere erogate solo da enti pubblici o enti privati, o da società pubbliche o private, aventi fra le proprie finalità statutarie la formazione e l’aggiornamento professionale.

2. I soggetti erogatori di cui al comma 1 devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere accreditati per la formazione continua;

b) essere certificati ISO, EFQM o altro sistema certificatorio riconosciuto;

c) avere adeguate referenze ed esperienza nel settore specifico.

Art. 6
Spese ammissibili

1. È ammissibile a contributo solo la quota di partecipazione all’azione formativa specificata nella domanda e approvata dalla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana – Ufficio Formazione professionale.

2. La commissione di cui all’articolo 15 determina annualmente l’ammontare massimo della quota di partecipazione riconosciuta per ogni ora di lezione.

3. Non sono riconosciute spese di vitto e alloggio, per certificazioni ed esami nonché spese per materiale didattico e simili.

Art. 7
Entità del contributo

1. Per la partecipazione ad azioni formative a ogni richiedente può essere concesso un contributo complessivo massimo di euro 3.000,00, IVA inclusa, nell’arco dell’anno solare. Nel caso di richiedenti con priorità l’importo massimo di tale contributo è di euro 3.500,00, IVA inclusa. Gli importi indicati possono riferirsi a una singola azione o a più azioni formative. In ogni caso è necessario presentare una domanda per ogni azione formativa.

2. Al fine della concessione del contributo la quota di partecipazione specificata nella domanda deve ammontare almeno a euro 400,00, IVA inclusa.

3. Il contributo ammonta, al massimo, all’80 per cento della quota di partecipazione riconosciuta. La quota restante è a carico della persona richiedente.

Art. 8
Presentazione e ammissibilità della domanda

1. La domanda deve essere redatta sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente, sottoscritta dalla persona richiedente e presentata alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio dell’azione formativa.

3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) consegnata direttamente al Centro di coordinamento Formazione continua; in tal caso fa fede la data di protocollazione;

b) tramite posta ordinaria; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

c) spedita tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

d) inviata tramite posta elettronica istituzionale;

e) inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritta con firma elettronica qualificata;

f) inviata tramite i servizi online dell’Amministrazione provinciale a cui si accede con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o con la Carta Provinciale dei Servizi/tessera sanitaria attivata.

4. Le domande di contributo in ingresso sono protocollate dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana. È responsabilità della persona richiedente presentare la domanda in tempo utile.

5. Sono ammissibili le domande:

a) presentate dalle persone di cui all’articolo 2, comma 1, nel rispetto dei termini previsti;

b) redatte sull’apposito modulo;

c) compilate correttamente e in tutte le loro parti, sottoscritte e munite degli allegati necessari.

6. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. In un anno solare ogni persona può presentare più domande di contributo ai sensi dell’articolo 1, a condizione che l’eventuale contributo precedentemente concesso sia stato regolarmente rendicontato.

8. La presentazione di documenti giustificativi di spese, incluse le fatture di acconto, e di pagamenti effettuati antecedentemente alla data di presentazione della domanda comporta l’esclusione dal contributo dell’intera azione formativa.

Art. 9
Esame di merito delle domande e concessione dei contributi

1. Tenuto conto del curriculum vitae allegato alla domanda, la commissione di cui all’articolo 15 effettua un esame di merito relativamente alla congruenza dell’azione formativa prescelta rispetto al percorso professionale della persona richiedente.

2. In caso di azioni formative finalizzate a preparare a una nuova attività professionale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si verificano l’idoneità e l’esaustività dell’azione formativa.

3. Per l’esame di merito delle domande si possono richiedere anche pareri ad altre ripartizioni provinciali.

4. Il direttore/La direttrice della Ripartizione Intendenza scolastica italiana decide sulla concessione o non concessione dei contributi richiesti in base all’esito dell’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 15. Il risultato è comunicato alle persone richiedenti per iscritto.

5. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata, tenuto conto delle priorità di cui all’articolo 3, e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

6. La commissione di cui all’articolo 15 può determinare la quota delle risorse finanziarie assegnate annualmente da destinare al finanziamento di corsi che non terminano nell’anno di presentazione della domanda, ma negli anni successivi.

Art. 10
Svolgimento e conclusione delle azioni formative

1. Il contributo è concesso esclusivamente per l’azione formativa specificata nella domanda.

2. Eventuali variazioni del calendario dei corsi, dell’orario o della sede di svolgimento devono essere comunicate tempestivamente alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana – Ufficio Formazione professionale.

3. L’azione formativa deve essere conclusa entro 36 mesi dalla presentazione della domanda di contributo.

Art. 11
Attestato di frequenza

1. La partecipazione all’azione formativa deve essere comprovata da un attestato di frequenza.

Art. 12
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana – Ufficio Formazione professionale entro 30 giorni dalla conclusione dell’azione formativa. A tal fine la persona richiedente deve presentare la seguente documentazione:

a) fatture e ogni altra documentazione attestante i costi sostenuti per la quota di partecipazione, nonché i relativi documenti bancari a conferma dell’avvenuto pagamento; la documentazione deve essere intestata alla persona richiedente e riferirsi inequivocabilmente all’azione formativa approvata;

b) copia dell’attestato di frequenza.

2. In casi particolari, debitamente motivati, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di ulteriori 90 giorni, previa apposita domanda, da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

3. Conclusa la verifica della documentazione di spesa presentata e del regolare svolgimento dell’azione formativa, il contributo è liquidato sulla base delle spese ammesse a rendiconto.

4. Non vengono erogati anticipi.

Art. 13
Controlli

1. La Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate, nonché in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.

3. Durante il controllo viene presa visione della documentazione contabile in originale e si verificano la veridicità delle dichiarazioni presentate e l’effettivo e regolare svolgimento delle azioni formative agevolate. Il controllo è effettuato:

a) tramite sopralluoghi;

b) mediante richiesta di specifica documentazione.

4. Delle operazioni di controllo e del relativo esito è redatto apposito verbale.

5. Le persone beneficiarie sono tenute a sottoporsi ai controlli e alla vigilanza della Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana.

6. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 14
Revoca del contributo

1. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 comporta la revoca dell’agevolazione.

2. In caso di svolgimento parziale o di accertate, gravi irregolarità sul piano didattico, organizzativo o amministrativo dell’azione formativa autorizzata, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana può revocare immediatamente l’agevolazione.

3. Qualora, dopo l’avvenuta erogazione dell’agevolazione, si riscontrasse la mancanza dei requisiti richiesti, il mancato rispetto degli obblighi assunti o la presentazione di false dichiarazioni, l’agevolazione è revocata.

4. In caso di revoca di un’agevolazione già erogata, la persona beneficiaria deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Art. 15
Commissione per l’ammissione e l’esame di merito delle domande di contributo

1. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana nomina una commissione per l’ammissione e l’esame di merito delle domande di contributo presentate. La commissione redige un apposito verbale in merito alla concessione o non concessione del contributo.

2. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente che lo/la sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità.

3. Ai membri della commissione non vengono corrisposti gettoni di presenza o altre indennità.

Art. 16
Tassazione

1. Il contributo erogato alla persona richiedente è considerato reddito e come tale è soggetto a tassazione ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR), e successive modifiche.

Art. 17
Clausola di salvaguardia

1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Allegato B

Criteri per la concessione di contributi a imprese ed enti di formazione per azioni di formazione continua aziendali, extra-aziendali o rivolte a persone occupate o in cerca di occupazione

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per azioni di formazione continua, di seguito denominate azioni formative, ai sensi delle leggi provinciali 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, e 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche. I contributi possono essere concessi a:

a) imprese che organizzano azioni formative ad hoc per il proprio personale all’interno dell’azienda, al fine di rispondere a specifiche esigenze proprie e dei propri dipendenti;

b) imprese i cui dipendenti partecipano ad azioni formative extra-aziendali aperte a tutti; in tal caso, con il contributo pubblico si finanzia una parte della quota di partecipazione;

c) enti di formazione che svolgono azioni formative aperte a tutti, rivolte a persone occupate e in cerca di occupazione.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

2. L’articolo 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 definisce le nozioni di microimpresa, piccola impresa e media impresa. L’articolo 2, punto 24, del suddetto regolamento definisce la nozione di grande impresa.

Capo II
Azioni formative all’interno dell’azienda

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esclusivamente le imprese aventi sede in provincia di Bolzano o che comunque esercitano la propria attività in provincia di Bolzano.

Art. 4
Destinatari

1. Le azioni formative sono destinate ad almeno sei lavoratrici e lavoratori dipendenti, occupati in provincia di Bolzano presso la sede legale o presso un’unità produttiva dell’impresa richiedente, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla qualifica, ad eccezione di collaboratrici e collaboratori volontari, lavoratrici e lavoratori autonomi, libere e liberi professionisti. Tra i destinatari rientrano anche proprietarie e proprietari/titolari, socie e soci, collaboratrici e collaboratori familiari che svolgono la propria attività principale nell’impresa.

Art. 5
Azioni formative agevolabili e non agevolabili

1. Sono agevolabili le azioni formative, sia in presenza sia a distanza, della durata massima di 500 ore di lezione/unità di apprendimento complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le azioni formative devono avere contenuti tecnico-professionali attinenti al settore economico dell’impresa e rispondenti alle prospettive professionali e alle esigenze di qualificazione e aggiornamento delle persone ivi occupate.

2. Ogni azione formativa deve comprendere almeno 16 ore di lezione/unità di apprendimento e può essere costituita da uno o più corsi di formazione. Sono agevolabili solamente i corsi ai quali partecipano almeno sei persone occupate nell’impresa.

3. Non sono agevolabili:

a) le lezioni individuali;

b) il coaching, la supervisione e la consulenza;

c) i corsi in ambito sanitario che vertono su temi quali la terapia, diagnosi e cura di dolori, disturbi e simili;

d) i corsi con contenuti esoterici o ideologici;

e) i corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;

f) la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche;

g) le azioni formative già presenti, in forma comparabile, nell’offerta formativa delle scuole professionali provinciali;

h) le azioni formative obbligatorie per legge in base alla normativa europea, statale o provinciale (ad es. apprendistato);

i) le azioni formative già cofinanziate direttamente con fondi pubblici;

j) i corsi di lingua che forniscono conoscenze di base;

k) le azioni formative in cui l'attività di docenza viene svolta esclusivamente da personale interno.

Art. 6
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) costi per docenti interni o esterni (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti):

b) spese di viaggio;

c) locazione delle aule didattiche;

d) costi del personale partecipante alla formazione.

2. Per le docenti e i docenti di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione quanto segue:

a) per determinare l’ammontare dei costi relativi alle e ai docenti interni delle imprese, deve essere calcolato il costo orario medio del lavoro di questo personale ai sensi dall’articolo 7. In ogni caso, il compenso da corrispondere a questi docenti non può superare il compenso massimo previsto per quelli esterni ai sensi della lettera b) del presente comma;

b) per le docenti e i docenti esterni sono previste le seguenti tre fasce di compenso, distinte in base al titolo di studio e all’esperienza didattica e professionale:

1) fascia A: fino a 120,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Tale fascia di compenso è prevista per docenti/relatrici e relatori, libere e liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o nel settore di riferimento;

2) fascia B: fino a 100,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Tale fascia di compenso è prevista per docenti/relatrici e relatori, libere e liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o nel settore di riferimento;

3) fascia C: fino a 80,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Tale fascia di compenso è prevista per docenti/relatrici e relatori, libere e liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno triennale nel profilo o nel settore di riferimento;

c) gli importi di cui alla lettera b) sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni altro onere (casse di previdenza dei liberi professionisti, contributo previdenziale obbligatorio e simili) e al lordo della ritenuta d’acconto;

d) i costi totali ammissibili per docenti interni ed esterni sono determinati moltiplicando rispettivamente il costo orario medio del lavoro o il compenso orario spettante per il numero di ore lezione/unità di apprendimento previste. Le ore prestate dovranno essere rendicontate con la documentazione prevista dall’articolo 15, comma 3, lettera b) o c).

3. Per le spese di viaggio di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione quanto segue:

a) sono ammissibili le sole spese di viaggio delle docenti e dei docenti esterni per azioni formative in presenza;

b) sono riconosciute le sole spese sostenute per coprire il percorso di andata e ritorno dalla propria residenza al luogo in cui si svolge la formazione, servendosi del proprio automezzo o dei mezzi di trasporto pubblici, incluso l’aereo qualora la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri dal luogo di partenza;

c) in caso di utilizzo del proprio automezzo sono riconosciute, in base alla normativa provinciale vigente sulle missioni, oltre all’indennità chilometrica, anche le spese relative ai pedaggi autostradali e le spese per il parcheggio, dietro presentazione delle relative ricevute. Le spese di taxi sono ammesse solo in casi motivati.

4. Per la locazione delle aule didattiche di cui al comma 1, lettera c), trova applicazione quanto segue:

a) l’importo stabilito per la locazione deve essere indicato a preventivo e documentato a rendiconto tramite fattura quietanzata. La spesa massima ammissibile al giorno è pari a 300,00 euro;

b) non sono ammissibili le spese per l’utilizzo di aule di proprietà dell’impresa richiedente o dell’organizzazione alla quale questa aderisce.

5. Per i costi del personale partecipante alla formazione di cui al comma 1, lettera d), trova applicazione quanto segue:

a) poiché la partecipazione del personale alla formazione in orario di servizio comporta per l’impresa beneficiaria dei costi di mancato reddito (costo del mancato lavoro), tali costi di personale, da indicare a preventivo, possono essere riconosciuti ai soli fini del calcolo del cofinanziamento privato. L’impresa può comunque rinunciare a chiedere il riconoscimento di tali costi;

b) i costi per la partecipazione alla formazione di proprietarie e proprietari/titolari, socie e soci, collaboratrici e collaboratori familiari non sono riconosciuti come costi del personale;

c) per il riconoscimento dei costi del personale si considerano unicamente le ore di partecipazione effettiva alla formazione da parte delle e dei dipendenti;

d) per determinare l’ammontare dei costi del personale, si moltiplica il costo orario medio del lavoro dei singoli partecipanti, calcolato ai sensi dell’articolo 7, per il numero previsto di ore di formazione da frequentare durante l’orario di lavoro. Le ore frequentate dovranno essere rendicontate con la documentazione di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b) o c).

Art. 7
Calcolo del costo orario medio del lavoro

1. Il costo orario medio del lavoro è calcolato sulla base della retribuzione e degli oneri sociali previsti dal contratto collettivo di riferimento e da eventuali integrazioni. In particolare, si effettua il seguente calcolo:

base annua lorda

+ tredicesima

+ quattordicesima (se prevista) ed eventuali elementi aggiuntivi stabiliti dal contratto

= retribuzione annua lorda

+ contributi previdenziali (ad es. INPS), contributi INAIL ed eventuali fondi pensione complementari a carico dell’impresa

+ TFR maturato

= costo totale per l’impresa

/ numero ore lavorative (contratto collettivo al netto di ferie, permessi, festività)

= costo orario medio del lavoro.

2. Nel calcolo del costo orario medio del lavoro non si tiene conto di eventuali premi, straordinari e simili.

Art. 8
Entità del contributo

1. Per l’attuazione dell’azione formativa può essere concesso un contributo fino a un massimo di 30.000,00 euro per ogni domanda.

2. Ogni impresa può presentare più domande di contributo in un anno solare. Ogni ulteriore domanda può essere presentata solo dopo la conclusione della precedente azione formativa finanziata.

3. Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le diverse categorie di impresa sono previste le seguenti percentuali di contributo:

categorie d’impresa

percentuale di contributo calcolata sulle spese ammesse

grande impresa

50%

media impresa

60%

piccola impresa o microimpresa

70%

Art. 9
Regime di aiuto

1. La presente misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ed è compatibile con il mercato interno ed esentata dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 10
Linee guida sui costi

1. I costi dell’azione formativa non coperti dal contributo pubblico sono a carico dell’impresa.

2. In materia di cumulo di aiuti, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. I costi del personale partecipante alla formazione non vengono rimborsati. Possono essere riconosciuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, solo ai fini del calcolo del cofinanziamento privato.

4. Qualunque sia l'ammontare dei costi del personale partecipante alla formazione, il contributo massimo non può in alcun caso superare la somma delle voci di spesa riconosciute di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4.

5. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è totalmente o parzialmente indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria. In tal caso il costo totale dell’azione formativa può essere calcolato al lordo dell’IVA, fermo restando che ciascuna impresa deve conformarsi al proprio regime fiscale.

Art. 11
Presentazione della domanda

1. La domanda, redatta sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana, deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’impresa e presentata, completa degli allegati previsti, alla Direzione stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'azione formativa.

3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

b) tramite posta elettronica ordinaria, a meno che il soggetto richiedente non sia obbligato a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

c) tramite i servizi online dell’Amministrazione provinciale.

4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, nel rispetto dei termini previsti.

5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione in merito al regime di aiuto e dichiarazione Deggendorf;

b) preventivo di spesa, redatto sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana;

c) documentazione e calcolo dei costi del personale partecipante alla formazione, compreso il calcolo del costo orario medio del lavoro;

d) elenco delle persone partecipanti (in forma di tabella Excel predisposta dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana);

e) curriculum vitae datato e firmato di ciascun/ciascuna docente, di data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione della domanda, con oscuramento preventivo dei dati non attinenti alle qualifiche e alle esperienze professionali.

6. La presentazione di documenti giustificativi di spese, incluse le fatture di acconto, e di pagamenti effettuati antecedentemente alla data di presentazione della domanda comporta l’esclusione dal contributo dell’intera azione formativa.

Art. 12
Esame di merito delle domande e concessione del contributo

1. La commissione di cui all’articolo 48 effettua un esame di merito per verificare se le azioni formative di cui all’articolo 5 siano agevolabili in relazione ai seguenti aspetti:

a) coerenza e conformità delle azioni formative ai settori di attività dell’impresa;

b) fabbisogno di qualificazione professionale e formazione continua del personale occupato presso l’impresa;

c) adeguatezza delle azioni formative in rapporto ai costi, alla durata, alle finalità generali, ai contenuti e ai metodi.

2. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esito dell’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato alle imprese richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, le imprese avviano l'azione formativa sotto la propria responsabilità; in caso di mancata concessione del contributo, non verrà riconosciuta alcuna spesa.

3. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 13
Avvio, svolgimento e conclusione delle azioni formative

1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di contributo.

2. Per lo svolgimento e l’attestazione delle azioni formative deve essere utilizzata la documentazione prevista dall’articolo 15, comma 3, lettera b) o c). Tale documentazione deve essere tenuta in modo corretto e accurato e, ove previsto, deve essere corredata di tutte le firme necessarie.

3. Il contributo è concesso esclusivamente per l’azione formativa specificata nella domanda dall’impresa richiedente.

4. Eventuali modifiche relative alle persone partecipanti, al calendario, all'orario o alla sede dei corsi devono essere comunicate tempestivamente alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana - Ufficio Formazione professionale.

5. Se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle sei persone, per la prosecuzione dell’azione formativa è necessaria un’autorizzazione espressa. Lo stesso vale anche per eventuali modifiche relative al contenuto dell’azione formativa o ai docenti.

6. Il preventivo di spesa approvato è vincolante. Non sono ammesse variazioni.

7. L'azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro l’anno solare in cui viene presentata la domanda di contributo.

8. Se l’azione formativa è costituita da più corsi di formazione, è necessario che almeno il 50 per cento di tali corsi sia realizzato e concluso entro il termine di cui al comma 7.

Art. 14
Frequenza obbligatoria e attestati di frequenza

1. Le imprese beneficiarie sono obbligate a svolgere tutte le ore di lezione/unità di apprendimento previste.

2. Le persone partecipanti devono frequentare almeno l’80 per cento delle suddette ore, salvo gravi e comprovati motivi di impedimento.

3. A conclusione dell’azione formativa deve essere rilasciato alle persone partecipanti un attestato di frequenza.

Art. 15
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana - Ufficio Formazione professionale entro 60 giorni dal termine dell’azione formativa.

2. In casi particolari, debitamente motivati, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di ulteriori 90 giorni, previa apposita domanda da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

3. Per la rendicontazione deve essere presentata la seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo delle spese sostenute, nella medesima forma e articolazione del preventivo approvato;

b) in caso di azioni formative in presenza, i registri didattici di presenza messi a disposizione dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana, da cui devono risultare:

1) la presenza delle singole persone partecipanti, da documentare con la rispettiva firma;

2) le ore prestate dalle e dai docenti, da documentare con la rispettiva firma;

c) in caso di azioni formative a distanza:

1) a conferma della presenza delle singole persone partecipanti:

1.1) la registrazione generata dalla piattaforma online oppure

1.2) le prove dei risultati dell'apprendimento oppure

1.3) qualsiasi altra prova fornita a tale scopo;

2) a conferma delle ore prestate dalle e dai docenti:

2.1) la registrazione generata dalla piattaforma online oppure

2.2) qualsiasi altra prova fornita a tale scopo;

d) l’elenco definitivo e aggiornato delle persone partecipanti (in forma di tabella Excel predisposta dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana);

e) la dichiarazione di avvenuto rilascio degli attestati di frequenza;

f) la dichiarazione in merito agli eventuali uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la stessa azione formativa;

g) la documentazione contabile:

1) fatture elettroniche in formato XML e relativo file PDF, tramite il sistema di interscambio (SDI) (con tutti gli elementi della fattura, compresi gli identificativi di trasmissione), scaricate dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture estere devono essere presentate in formato PDF;

2) note onorario e altri documenti giustificativi delle spese sostenute;

3) attestazioni di pagamento in forma di documenti bancari relative a tutti i documenti contabili di cui ai punti 1 e 2;

h) buste paga delle docenti e dei docenti interni e calcolo del relativo costo orario medio del lavoro;

i) calcolo del costo orario medio del lavoro del personale partecipante alla formazione;

j) relazione finale sulla realizzazione e sui risultati dell’azione formativa.

4. Conclusa la verifica della documentazione presentata a rendiconto e del regolare svolgimento dell’azione formativa, il contributo è liquidato sulla base del preventivo di spesa approvato e delle spese ammesse a rendiconto.

Art. 16
Revoca del contributo

1. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 comporta la revoca del contributo.

2. In caso di mancato rispetto della condizione di cui all’articolo 13, comma 8 (percentuale di realizzazione dei corsi dell’azione formativa approvata inferiore al 50 per cento), o se vengono riscontrate gravi irregolarità sul piano didattico, organizzativo o amministrativo dell’azione formativa autorizzata, il contributo viene revocato.

3. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontri la mancanza dei requisiti previsti, il mancato rispetto degli obblighi assunti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci o l’omissione di informazioni dovute, il contributo viene revocato.

4. In caso di revoca di un contributo già liquidato, l’impresa beneficiaria deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Capo III
Azioni formative extra-aziendali

Art. 17
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), le microimprese e le piccole imprese aventi sede in provincia di Bolzano o che comunque esercitano la propria attività in provincia di Bolzano.

2. Il contributo può essere richiesto solo per le persone occupate nell’impresa richiedente.

Art. 18
Destinatari

1. Le azioni formative sono destinate a un massimo di cinque lavoratrici e lavoratori dipendenti, occupati in provincia di Bolzano presso la sede legale o presso un’unità produttiva dell’impresa richiedente, ad eccezione delle collaboratrici e dei collaboratori volontari. Tra i destinatari rientrano anche proprietarie e proprietari/ titolari, socie e soci, collaboratrici e collaboratori familiari che svolgono la propria attività principale nell’impresa richiedente.

Art. 19
Azioni formative agevolabili e non agevolabili

1. Sono agevolabili le azioni formative, sia in presenza sia a distanza, della durata massima di 500 ore di lezione/unità di apprendimento complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le azioni formative possono svolgersi in Italia o all’estero e devono avere contenuti tecnico-professionali attinenti al settore economico dell'impresa e rispondenti alle prospettive professionali e alle esigenze di qualificazione e aggiornamento delle persone ivi occupate.

2. Ogni azione formativa può essere costituita da uno o più corsi di formazione.

3. Non sono agevolabili:

a) le lezioni individuali;

b) il coaching, la supervisione e la consulenza, le visite a fiere e congressi;

c) le azioni formative realizzate direttamente sul luogo di lavoro o nell’azienda stessa;

d) i corsi di lingua;

e) i corsi scolastici e i corsi di laurea;

f) i corsi in ambito sanitario che vertono su temi quali la terapia, diagnosi e cura di dolori, disturbi e simili;

g) i corsi con contenuti esoterici o ideologici;

h) i corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;

i) la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche;

j) le azioni formative già presenti, in forma comparabile, nell’offerta formativa delle scuole professionali provinciali;

k) le azioni formative obbligatorie per legge in base alla normativa europea, statale o provinciale (ad es. apprendistato);

l) le azioni formative già cofinanziate direttamente con fondi pubblici.

Art. 20
Soggetti erogatori

1. Le azioni formative per le quali si richiede il contributo possono essere erogate solo da enti pubblici o privati, o da società pubbliche o private, aventi fra le proprie finalità statutarie la formazione e l’aggiornamento professionale.

2. I soggetti erogatori di cui al comma 1 devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere accreditati per la formazione continua;

b) essere certificati ISO, EFQM o altro sistema certificatorio riconosciuto;

c) avere adeguate referenze ed esperienza nel settore specifico.

3. Il soggetto erogatore delle azioni formative non può coincidere con l’impresa richiedente.

Art. 21
Spese ammissibili

1. Ѐ ammissibile a contributo solo la quota di partecipazione all’azione formativa specificata nella domanda e approvata.

2. La commissione di cui all’articolo 48 determina annualmente l’ammontare massimo della quota di partecipazione riconosciuta per ogni ora di lezione/unità di apprendimento.

3. Non sono riconosciute spese di vitto e alloggio, per certificazioni ed esami, per il materiale didattico e simili.

Art. 22
Entità del contributo

1. A ogni impresa può essere concesso un contributo massimo di 10.000,00 euro per ogni anno solare. L’importo massimo del contributo per singola persona ammonta a 3.000,00 euro per anno solare.

2. Ogni impresa può presentare più domande di contributo in un anno solare.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, l’azione formativa può consistere in uno o più corsi. Il contributo viene concesso solo se la quota di partecipazione per persona e per corso è di almeno 400,00 euro.

4. Il contributo ammonta, al massimo, all’80 per cento della quota di partecipazione riconosciuta.

Art. 23
Regime di aiuto

1. La presente misura costituisce aiuto “de minimis”, ovvero di importanza minore, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 24
Linee guida sui costi

1. I costi dell’azione formativa non coperti dal contributo pubblico sono a carico dell’impresa.

2. In materia di cumulo di aiuti, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è totalmente o parzialmente indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria. In tal caso la quota di partecipazione all’azione formativa può essere calcolata al lordo dell’IVA, fermo restando che ciascuna impresa deve conformarsi al proprio regime fiscale.

Art. 25
Presentazione della domanda

1. La domanda, redatta sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana, deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’impresa e presentata, completa degli allegati previsti, alla Direzione stessa.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio dell’azione formativa.

3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

b) tramite posta elettronica ordinaria, a meno che il soggetto richiedente non sia obbligato a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

c) tramite i servizi online dell’Amministrazione provinciale.

4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, nel rispetto dei termini previsti.

5. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione “de minimis”.

6. La presentazione di documenti giustificativi di spese, incluse le fatture di acconto, e di pagamenti effettuati antecedentemente alla data di presentazione della domanda comporta l’esclusione dal contributo dell’intera azione formativa.

Art. 26
Esame di merito delle domande e concessione del contributo

1. La commissione di cui all’articolo 48 effettua un esame di merito per verificare se le azioni formative di cui all’articolo 19 siano agevolabili in relazione ai seguenti aspetti:

a) coerenza e conformità delle azioni formative ai settori di attività dell’impresa;

b) fabbisogno di qualificazione professionale e formazione continua del personale occupato presso l’impresa;

c) adeguatezza della quota di partecipazione all’azione formativa.

2. La commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti o eventuali integrazioni.

3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esito dell’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato alle imprese richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, la partecipazione all’azione formativa avviene sotto la responsabilità dell’impresa richiedente; in caso di mancata concessione del contributo, la quota di partecipazione non verrà riconosciuta.

4. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

5. La commissione di cui all’articolo 48 può determinare la quota delle risorse finanziarie assegnate annualmente da destinare al finanziamento di azioni formative che non terminano nell’anno di presentazione della domanda, ma negli anni seguenti.

Art. 27
Avvio, svolgimento e conclusione delle azioni formative

1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Il contributo è concesso esclusivamente per l’azione formativa specificata nella domanda dall’impresa richiedente.

3. Eventuali modifiche relative al calendario, all'orario o alla sede dei corsi devono essere debitamente motivate e comunicate tempestivamente alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana - Ufficio Formazione professionale.

4. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, l’azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro 24 mesi dalla presentazione della domanda di contributo.

Art. 28
Attestato di frequenza

1. La partecipazione all'azione formativa deve essere comprovabile con un attestato di frequenza.

Art. 29
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana - Ufficio Formazione professionale entro 60 giorni dal termine dell’azione formativa.

2. In casi particolari, debitamente motivati, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di ulteriori 90 giorni, previa apposita domanda da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

3. Per la rendicontazione deve essere presentata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sul possesso degli attestati di frequenza rilasciati dal soggetto erogatore;

b) dichiarazione in merito agli eventuali uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la stessa azione formativa;

c) documentazione contabile:

1) fatture elettroniche in formato XML e relativo file PDF, tramite il sistema di interscambio (SDI) (con tutti gli elementi della fattura, compresi gli identificativi di trasmissione), scaricate dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture estere devono essere presentate in formato PDF;

2) attestazioni di pagamento in forma di documenti bancari relativi ai documenti contabili di cui al punto 1.

4. Conclusa la verifica della documentazione presentata a rendiconto e del regolare svolgimento dell’azione formativa, il contributo è liquidato sulla base delle spese ammesse a rendiconto.

Art. 30
Revoca del contributo

1. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 comporta la revoca del contributo.

2. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontri la mancanza dei requisiti previsti, il mancato rispetto degli obblighi assunti o la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci o l’omissione di informazioni dovute, il contributo viene revocato.

3. In caso di revoca di un contributo già liquidato, l’impresa beneficiaria deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Capo IV
Enti di formazione

Art. 31
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), le seguenti imprese, di seguito denominate enti di formazione, che prevedono, tra le proprie finalità statutarie, la formazione e l’aggiornamento professionale:

a) enti pubblici e privati e organismi di formazione professionale;

b) enti bilaterali costituiti dalle parti sociali;

c) collegi e ordini professionali.

2. Gli enti di formazione di cui al comma 1 devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere accreditati per la formazione continua;

b) essere certificati ISO, EFQM o altro sistema certificatorio riconosciuto;

c) avere adeguate referenze ed esperienza nel settore specifico.

3. Gli enti di formazione di cui al comma 1 devono avere sede in provincia di Bolzano o comunque esercitare la propria attività in provincia di Bolzano.

Art. 32
Destinatari

1. Le azioni formative agevolabili sono destinate a:

a) persone occupate presso la sede legale o un’unità produttiva di un’impresa in provincia di Bolzano;

b) persone residenti in provincia di Bolzano, in possesso dello stato di disoccupazione e immediatamente disponibili ad accettare una congrua offerta di lavoro.

2. Non rientrano fra i destinatari i dipendenti dell’ente di formazione richiedente.

Art. 33
Azioni formative agevolabili e non agevolabili

1. Sono agevolabili le azioni formative (corsi, percorsi formativi o workshop, di seguito denominati corsi), sia in presenza sia a distanza, della durata massima di 500 ore di lezione/unità di apprendimento complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le azioni formative devono avere contenuti tecnico-professionali ed essere erogate in provincia di Bolzano.

2. Sono agevolabili solamente le azioni formative alle quali partecipano, salvo casi motivati, almeno otto persone.

3. Le azioni formative devono essere finalizzate in particolare:

a) ad adeguare le conoscenze e le abilità alle nuove esigenze professionali;

b) ad ampliare le conoscenze e le abilità ai fini di un avanzamento professionale ed economico;

c) ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere una nuova professione;

d) al reinserimento nel mercato del lavoro;

e) alla specializzazione professionale (ad esempio corsi di preparazione ad esami per l’abilitazione all’esercizio di determinate attività).

4. Non sono agevolabili:

a) il coaching, la supervisione, la consulenza;

b) i corsi di lingua;

c) i corsi in ambito sanitario che vertono su temi quali la terapia, diagnosi e cura di dolori, disturbi e simili;

d) i corsi con contenuti esoterici o ideologici;

e) i corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;

f) le azioni formative già presenti, in forma comparabile, nell’offerta formativa delle scuole professionali provinciali;

g) le azioni formative già cofinanziate direttamente con fondi pubblici;

h) congressi, convegni, conferenze, fiere e simili.

Art. 34
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) costi diretti:

1) direzione del corso (collaboratrici e collaboratori interni o esterni);

2) docenti (interni o esterni);

3) tutoraggio (collaboratrici e collaboratori interni o esterni);

4) spese di viaggio;

5) spese di vitto;

6) noleggio delle attrezzature didattiche;

7) locazione delle aule didattiche;

8) materiale didattico;

b) costi indiretti:

1) costi del personale per attività amministrative e contabili;

2) costi fissi.

2. Per la direzione del corso di cui al comma 1, lettera a), numero 1), trova applicazione quanto segue:

a) la presente voce di spesa comprende i costi per la pianificazione, la preparazione e la realizzazione dell’azione formativa;

b) le spese per la direzione del corso sono ammissibili fino a un massimo del 40 per cento del totale delle ore di formazione (teorica e pratica);

c) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale interno degli enti di formazione deve essere calcolato il costo orario medio del lavoro di questo personale, ai sensi dell’articolo 35. In ogni caso, il compenso da corrispondere al personale interno non può superare il compenso massimo previsto per le collaboratrici e i collaboratori esterni ai sensi della lettera d) del presente comma;

d) per le collaboratrici e i collaboratori esterni, il compenso massimo previsto è di 80,00 euro all’ora;

e) per il calcolo dei costi per la direzione del corso si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 35, commi 1 e 3.

3. Per le docenti e i docenti di cui al comma 1, lettera a), numero 2), trova applicazione quanto segue:

a) per determinare l’ammontare dei costi relativi alle e ai docenti interni degli enti di formazione deve essere calcolato il costo orario medio del lavoro di questo personale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35. In ogni caso, il compenso da corrispondere alle docenti e ai docenti interni non può superare il compenso massimo previsto per quelli esterni ai sensi della lettera b) del presente comma;

b) per le docenti e i docenti esterni sono previste le seguenti tre fasce di compenso, distinte in base al titolo di studio e all’esperienza didattica e professionale:

1) fascia A: fino a 120,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Tale fascia di compenso è prevista per docenti/relatrici e relatori, libere e liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o nel settore di riferimento;

2) fascia B: fino a 100,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Tale fascia di compenso è prevista per docenti/relatrici e relatori, libere e liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o nel settore di riferimento;

3) fascia C: fino a 80,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Tale fascia di compenso è prevista per docenti/relatrici e relatori, libere e liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno triennale nel profilo o nel settore di riferimento;

c) per il calcolo dei costi relativi alle e ai docenti si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 35, commi 1 e 2.

4. Per l’attività di tutoraggio di cui al comma 1, lettera a), numero 3), trova applicazione quanto segue:

a) le spese per l’attività di tutoraggio sono ammissibili fino ad un massimo del 50 per cento del totale delle ore di formazione (teorica e pratica);

b) l’Amministrazione decide, in base alla descrizione dell’azione formativa prevista, in merito alla necessità di un’attività di tutoraggio e all’entità delle relative ore ammesse;

c) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale interno coinvolto degli enti di formazione, deve essere calcolato il costo orario medio del lavoro di questo personale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35. In ogni caso, il compenso da corrispondere a questo personale non può superare il compenso massimo previsto per le collaboratrici e i collaboratori esterni ai sensi della lettera d) del presente comma;

d) per le collaboratrici e i collaboratori esterni, il compenso massimo previsto è di 50,00 euro all’ora;

e) per il calcolo dei costi per l’attività di tutoraggio si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 35, commi 1 e 3.

5. Per le spese di viaggio di cui al comma 1, lettera a), numero 4), trova applicazione quanto segue:

a) sono ammissibili le sole spese di viaggio delle collaboratrici e dei collaboratori esterni (docenti, direzione corso, tutoraggio), per azioni formative in presenza;

b) vengono riconosciute le sole spese sostenute per coprire il percorso di andata e ritorno dalla propria residenza al luogo in cui si svolge la formazione, servendosi del proprio automezzo o dei mezzi di trasporto pubblici, incluso l’aereo qualora la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri dal luogo di partenza;

c) in caso di utilizzo del proprio automezzo sono riconosciute, in base alla normativa provinciale vigente sulle missioni, oltre all’indennità chilometrica, anche le spese relative ai pedaggi autostradali e le spese per il parcheggio, dietro presentazione delle relative ricevute. Eventuali spese di taxi sono ammesse solo in casi motivati.

6. Per le spese di vitto di cui al comma 1, lettera a), numero 5), trova applicazione quanto segue:

a) sono ammissibili le sole spese di vitto delle collaboratrici e dei collaboratori esterni (docenti, direzione corso, tutoraggio), per azioni formative in presenza;

b) le spese per il singolo pasto sono rimborsate entro i limiti di spesa previsti dalla normativa provinciale vigente sulle missioni;

c) non sono ammissibili le spese di alloggio e le spese per gli extra, quali ad esempio bar, frigobar, telefono e simili.

7. Per il noleggio delle attrezzature didattiche di cui al comma 1, lettera a), numero 6), trova applicazione quanto segue:

a) sono ammissibili solamente le spese per il noleggio di attrezzature didattiche straordinarie, necessarie allo svolgimento delle azioni formative;

b) non sono ammissibili le spese per il noleggio di piattaforme online, l’acquisto di licenze per software di videoconferenza e simili e le spese per il noleggio di attrezzature didattiche facenti parte della dotazione di base di un’aula per lo svolgimento di corsi (ad esempio laptop, beamer, lavagna luminosa, flip-chart, pannello d’affissione, valigetta di moderazione, televisore, lettore DVD/CD e simili).

8. Per la locazione delle aule didattiche di cui al comma 1, lettera a), numero 7), trova applicazione quanto segue:

a) l’importo stabilito per la locazione deve essere indicato a preventivo e documentato a rendiconto tramite fattura quietanzata. La spesa massima ammissibile al giorno è pari a 300,00 euro;

b) non sono ammissibili le spese per l’utilizzo di aule di proprietà dell’ente richiedente o dell’organizzazione alla quale questo aderisce.

9. Per il materiale didattico di cui al comma 1, lettera a), numero 8), trova applicazione quanto segue:

a) la presente voce comprende le spese per l’acquisto di materiali (libri, materiale di consumo e didattico) messi a disposizione delle persone partecipanti all’azione formativa; tali spese sono ammissibili fino a un importo massimo di euro 100,00 a persona; non sono ammissibili le spese per il materiale di cancelleria;

b) il materiale previsto per lo svolgimento dell’azione formativa deve essere dettagliatamente elencato e descritto nel preventivo e deve essere utilizzato per la realizzazione dell’azione stessa; le relative spese devono essere documentate in sede di rendicontazione tramite fatture d’acquisto quietanzate;

c) non è permessa la commercializzazione dei materiali usati o prodotti durante lo svolgimento dell’azione formativa.

10. Per i costi indiretti di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione quanto segue:

a) nella voce “costi del personale per attività amministrative e contabili” rientrano i costi relativi al personale incaricato di svolgere attività amministrative, di segreteria e contabili connesse all’azione formativa;

b) nella voce “costi fissi” rientrano le spese generali a carico dell’ente di formazione, quali spese di pulizia, telefono, acqua, riscaldamento, corrente elettrica e locazione dei locali amministrativi e degli uffici;

c) i costi indiretti vengono riconosciuti forfettariamente e nell’ammontare massimo del 20 per cento dei costi diretti approvati;

d) i costi indiretti non devono essere documentati né all’atto della presentazione della domanda di contributo, né in sede di rendicontazione. In caso di controlli e verifiche, l’ente di formazione è tuttavia tenuto a specificare le modalità di calcolo dei costi;

e) il ricorso all’opportunità di rendicontare forfettariamente i costi indiretti non può in alcun caso comportare un aumento artificiale dei costi diretti. Se, i costi diretti risultanti dal rendiconto sono inferiori a quelli originariamente approvati, anche l’importo forfettario riconosciuto per i costi indiretti è ridotto in proporzione.

Art. 35
Disposizioni generali sul personale incaricato e calcolo del costo orario medio del lavoro

1. I compensi delle collaboratrici e dei collaboratori esterni incaricati della realizzazione dell’azione formativa (docenti, direzione corso, tutoraggio) di cui all’articolo 34, comma 2, lettera d), comma 3, lettera b), e comma 4, lettera d), sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni altro onere (casse di previdenza dei liberi professionisti, contributo previdenziale obbligatorio e simili) e al lordo della ritenuta d’acconto.

2. I costi totali ammissibili per docenti interni ed esterni sono determinati moltiplicando rispettivamente il costo orario medio del lavoro o il compenso orario spettante per il numero di ore di lezione/unità di apprendimento previste (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le ore prestate devono essere rendicontate tramite la documentazione di cui all’articolo 44, comma 3, lettera b) o c).

3. I costi totali ammissibili per collaboratrici e collaboratori non docenti interni ed esterni (direzione corso, tutoraggio) sono determinati moltiplicando rispettivamente il costo orario medio del lavoro o il compenso orario spettante per il numero di ore di attività previste (1 ora di attività = 60 minuti). Le ore prestate devono essere rendicontate tramite i moduli “time sheet” di cui all’articolo 44, comma 3, lettera f).

4. Il costo orario medio del lavoro è calcolato sulla base della retribuzione e degli oneri sociali previsti dal contratto collettivo di riferimento e da eventuali integrazioni. In particolare, si effettua il seguente calcolo:

base annua lorda

+ tredicesima

+ quattordicesima (se prevista) ed eventuali elementi aggiuntivi stabiliti dal contratto

= retribuzione annua lorda

+ contributi previdenziali (ad es. INPS), contributi INAIL ed eventuali fondi pensione complementari a carico dell’ente di formazione

+ TFR maturato

= costo totale per l’ente di formazione

/ numero ore lavorative (contratto collettivo al netto di ferie, permessi, festività)

= costo orario medio del lavoro.

5. Nel calcolo del costo orario medio del lavoro non si tiene conto di eventuali premi, straordinari e simili.

Art. 36
Entità del contributo

1. Per l’attuazione dell’azione formativa può essere concesso un contributo fino a un massimo di 30.000,00 euro per ogni domanda.

2. Ogni ente di formazione può presentare più domande di contributo in un anno solare; è comunque necessario presentare una domanda per ciascun corso.

3. Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le diverse categorie di impresa sono previste le seguenti percentuali di contributo:

categorie d’impresa

percentuale di contributo calcolata sulle spese ammesse

grande impresa

50%

media impresa

60%

piccola impresa o microimpresa

70%

Art. 37
Regime di aiuto

1. La presente misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ed è compatibile con il mercato interno ed esentata dall’obbligo di notifica in base all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. In caso di azioni formative organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria, il regime di aiuto è quello previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente gli aiuti “de minimis”, ovvero di importanza minore.

Art. 38
Linee guida sui costi

1. I costi dell’azione formativa non coperti dal contributo pubblico sono a carico dell’ente di formazione.

2. In materia di cumulo di aiuti, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Il cofinanziamento privato può essere coperto da eventuali quote di partecipazione al corso versate dalle persone partecipanti, che devono essere indicate nella domanda di contributo.

4. La somma delle quote di partecipazione al corso effettivamente riscosse, delle altre eventuali entrate riferite all’azione formativa e del finanziamento pubblico non può superare la somma delle spese totali agevolabili e ammesse a rendiconto.

5. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è totalmente o parzialmente indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. In questo caso il costo totale dell’azione formativa può essere calcolato al lordo dell’IVA, fermo restando che ciascun ente di formazione deve conformarsi al proprio regime fiscale.

Art. 39
Presentazione della domanda

1. La domanda, redatta sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana, deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente di formazione e presentata, completa degli allegati previsti, alla Direzione stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’azione formativa.

3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

b) tramite posta elettronica ordinaria, a meno che il soggetto richiedente non sia obbligato a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

c) tramite i servizi online dell’Amministrazione provinciale.

4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata da enti di formazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 31, nel rispetto dei termini previsti.

5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione in merito al regime di aiuto e dichiarazione Deggendorf o, nel caso di cui all’articolo 37, comma 2, dichiarazione “de minimis”;

b) preventivo di spesa, redatto sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana;

c) elenco delle persone partecipanti (in forma di tabella Excel predisposta dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana);

d) curriculum vitae datato e firmato di docenti, collaboratrici e collaboratori non docenti (direzione corso, tutoraggio), di data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione della domanda, con oscuramento preventivo dei dati non attinenti alle qualifiche e alle esperienze professionali.

6. La presentazione di documenti giustificativi di spese, incluse le fatture di acconto, e di pagamenti effettuati antecedentemente alla data di presentazione della domanda comporta l’esclusione dal contributo dell’intera azione formativa.

Art. 40
Esame di merito delle domande e concessione del contributo

1. La commissione di cui all’articolo 48 effettua un esame di merito per verificare se le azioni formative di cui all’articolo 33 siano agevolabili in relazione ai seguenti aspetti:

a) capacità organizzativa e comprovata esperienza dell’ente di formazione nel settore della formazione e dell’aggiornamento professionale;

b) adeguatezza delle azioni formative in rapporto ai costi, alla durata, alle finalità generali, ai contenuti e ai metodi;

c) tipologia dell’attestato finale (attestato di frequenza, diploma/certificato, altro).

2. La commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti o eventuali integrazioni.

3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esito dell’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato agli enti di formazione richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, gli enti di formazione avviano l’azione formativa sotto la propria responsabilità; in caso di mancata concessione del contributo, non verrà riconosciuta alcuna spesa.

4. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 41
Avvio, svolgimento e conclusione delle azioni formative

1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Per lo svolgimento e l’attestazione delle azioni formative deve essere utilizzata la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 3, lettera b) o c), e lettera f). Tale documentazione deve essere tenuta in modo corretto e accurato e, ove previsto, deve essere corredata di tutte le firme necessarie.

3. Il contributo è concesso esclusivamente per l’azione formativa specificata nella domanda dall’ente di formazione richiedente.

4. Eventuali modifiche in relazione alle persone partecipanti, al calendario, all’orario, alla sede del corso o a collaboratrici e collaboratori non docenti (direzione corso, tutoraggio) devono essere comunicate tempestivamente alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana - Ufficio Formazione professionale.

5. Se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle otto persone, per la prosecuzione dell’azione formativa è necessaria un’autorizzazione espressa. Lo stesso vale per eventuali modifiche relative al contenuto dell’azione formativa o ai docenti.

6. Il preventivo di spesa approvato è vincolante. Non sono ammesse variazioni.

7. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, l’azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro l’anno solare in cui viene presentata la domanda di contributo.

Art. 42
Delega a terzi

1. Non è ammessa la delega a terzi della realizzazione dell’azione formativa. L’ente di formazione deve gestire in proprio, ossia attraverso il proprio personale o il ricorso a prestazioni professionali di collaboratrici e collaboratori esterni, le diverse fasi operative dell’azione formativa (direzione del corso, segreteria e amministrazione).

Art. 43
Frequenza obbligatoria e attestati finali

1. Gli enti di formazione sono obbligati a svolgere tutte le ore di lezione/unità di apprendimento previste.

2. Le persone partecipanti devono frequentare almeno l’80 per cento delle suddette ore, salvo gravi e comprovati motivi di impedimento.

3. A conclusione delle azioni formativa deve essere rilasciato alle persone partecipanti un attestato finale (attestato di frequenza, diploma/certificato, altro).

Art. 44
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato alla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana - Ufficio Formazione professionale entro 60 giorni dal termine dell’azione formativa.

2. In casi particolari, debitamente motivati, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di ulteriori 90 giorni, previa apposita domanda da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

3. Per la rendicontazione deve essere presentata la seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo delle spese sostenute, nella medesima forma e articolazione del preventivo approvato;

b) in caso di azioni formative in presenza, i registri didattici di presenza messi a disposizione dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana, da cui devono risultare:

1) la presenza delle singole persone partecipanti, da documentare con la rispettiva firma;

2) le ore prestate dalle e dai docenti, da documentare con la rispettiva firma;

c) in caso di azioni formative a distanza:

1) a conferma della presenza delle singole persone partecipanti:

1.1) la registrazione generata dalla piattaforma online oppure

1.2) le prove dei risultati dell’apprendimento oppure

1.3) qualsiasi altra prova fornita a tale scopo;

2) a conferma delle ore prestate dalle e dai docenti:

2.1) la registrazione generata dalla piattaforma online oppure

2.2) qualsiasi altra prova fornita a tale scopo;

d) elenco definitivo e aggiornato delle persone partecipanti (in forma di tabella Excel predisposta dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana);

e) dichiarazione di avvenuto rilascio degli attestati finali;

f) moduli “time sheet” relativi alle attività di direzione del corso e tutoraggio, firmati dai rispettivi responsabili (secondo il modello messo a disposizione dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana);

g) dichiarazione in merito agli eventuali uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la stessa azione formativa;

h) documentazione contabile:

1) fatture elettroniche in formato XML e relativo file PDF, tramite il sistema di interscambio (SDI) (con tutti gli elementi della fattura, compresi gli identificativi di trasmissione), scaricate dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture estere devono essere presentate in formato PDF;

2) note onorario e altri documenti giustificativi delle spese sostenute;

3) attestazioni di pagamento in forma di documenti bancari relativi a tutti i documenti contabili di cui ai punti 1 e 2;

i) fatture o ricevute fiscali documentanti le spese di vitto, intestate alla persona che ha usufruito della prestazione ed emesse dalla struttura erogante (ad esempio ristorante o hotel);

j) buste paga delle e dei docenti interni e calcolo del relativo costo orario medio del lavoro;

k) dichiarazione in merito all’avvenuto incasso delle quote di partecipazione o di altre entrate dell’ente di formazione;

l) relazione finale sulla realizzazione e sui risultati dell’azione formativa, comprensiva dei risultati emersi dai questionari di gradimento delle persone partecipanti. I questionari devono essere presentati alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana solo se richiesti dalla stessa.

4. I costi indiretti non devono essere documentati.

5. Conclusa la verifica della documentazione presentata a rendiconto e del regolare svolgimento dell’azione formativa, il contributo è liquidato sulla base delle entrate dell’ente di formazione, del preventivo di spesa approvato e delle spese ammesse a rendiconto.

Art. 45
Revoca del contributo

1. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41, 43 e 44 comporta la revoca del contributo.

2. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 42 o di accertate, gravi irregolarità sul piano didattico, organizzativo o amministrativo dell’azione formativa autorizzata, il contributo viene revocato.

3. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontri la mancanza dei requisiti previsti, il mancato rispetto degli obblighi assunti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci o l’omissione di informazioni dovute, il contributo viene revocato.

4. In caso di revoca di un contributo già liquidato, l’ente di formazione beneficiario deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Capo V
Disposizioni comuni

Art. 46
Anticipi

1. Non è prevista alcuna forma di anticipazione sul contributo concesso.

Art. 47
Controlli

1. La Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande approvate. Effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

2. Le domande da sottoporre a controllo a campione sono selezionate mediante sorteggio. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.

3. Durante i controlli viene presa visione della documentazione contabile in originale e si verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate. Il controllo è effettuato:

a) mediante richiesta di specifica documentazione;

b) mediante controlli in loco se le informazioni da verificare non sono disponibili nella suddetta documentazione.

4. Delle operazioni di controllo e del relativo esito è redatto apposito verbale.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a sottoporsi ai controlli e alla vigilanza della Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana.

6. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 48
Commissione per l’esame di merito delle domande di contributo

1. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana nomina una commissione competente per l’esame di merito delle domande di contributo presentate. La commissione redige un apposito verbale in merito alla concessione o mancata concessione del contributo.

2. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o di incompatibilità.

3. Ai membri della commissione non vengono corrisposti gettoni di presenza o altre indennità.

Art. 49
Clausola di salvaguardia

1. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Art. 50
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri si applica la normativa europea, statale e provinciale vigente.

 

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