(1) Chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, o senza il permesso del soggetto proprietario o gestore nel caso di aeroporti, stazioni e autostrade, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 nonché al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla loro conseguente confisca ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.
(2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non sono previsti nel comma 1 del presente articolo, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro. 28)
(3) Qualora la verifica della regolarità contributiva disposta ai sensi dell’articolo 31 dia esito negativo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00.
(4) In caso di assenza del/della titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di persone diverse dai dipendenti o collaboratori è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
(5) Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, X e XI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
(6) In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo – fattispecie di cui al comma 3 esclusa – può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 30 giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per ciascuna sanzione.
(7) La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell’arco di 365 giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
(8) L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.