(1) Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisto il parere di una commissione composta da un rappresentante tecnico/una rappresentante tecnica del Comune territorialmente interessato e dai membri della commissione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il Sindaco/La Sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla commissione in merito al progetto in questione. 140)
(2) Con regolamento di esecuzione, che è approvato d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono definiti gli interventi per i quali non è necessaria l’acquisizione del parere della commissione di cui al comma 1. 141)
(3) Per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia si applica, in quanto compatibile, lo stesso procedimento previsto per l’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune.
(4) Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’articolo 32, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, e di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, soggetti al parere tecnico-economico della commissione tecnica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, la stessa commissione è integrata da un funzionario/una funzionaria della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la cui valutazione positiva sostituisce l’autorizzazione paesaggistica, sempre che il funzionario/la funzionaria non si avvalga della facoltà di trasmettere il progetto alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio di un parere vincolante. 142)