1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per azioni di formazione continua, di seguito denominate azioni formative, ai sensi delle leggi provinciali 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, e 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche. I contributi possono essere concessi a:
a) imprese che organizzano azioni formative ad hoc per il proprio personale all’interno dell’azienda, al fine di rispondere a specifiche esigenze proprie e dei propri dipendenti;
b) imprese i cui dipendenti partecipano ad azioni formative extra-aziendali aperte a tutti; in tal caso, con il contributo pubblico si finanzia una parte della quota di partecipazione;
c) enti di formazione che svolgono azioni formative aperte a tutti, rivolte a persone occupate e in cerca di occupazione.