(1) L’autorizzazione paesaggistica per le attività e gli interventi elencati nell’allegato B alla presente legge è rilasciata dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
(2) La funzione autorizzatoria per gli interventi non elencati nell’allegato B è delegata ai Comuni.
(3) Nel centro edificato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, il taglio di alberi è soggetto all’autorizzazione paesaggistica del Comune nei seguenti casi: