(1) Chiunque eserciti attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita di stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo o in mancanza della prescritta destinazione d’uso dei locali di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00; viene inoltre disposta la chiusura immediata dell’esercizio o la cessazione dell’attività.
(2) Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VI, VII, X e XI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
(3) In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VI, VII sezione II, X e XI, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 30 giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per ciascuna sanzione.
(4) In ogni caso è disposta l’immediata sospensione delle vendite straordinarie non conformi alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.
(5) La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell’arco di 365 giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
(6) L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.
(7) La competenza della Provincia in ordine alle sanzioni amministrative connesse alla tenuta del registro delle imprese e alle disposizioni statali e dell’Unione in materia di commercio è delegata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano che ne incassa i relativi proventi.