(1) Dopo il comma 13/ter dell’Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“13/quater. Con riguardo ai progetti, per i quali la commissione di cui al comma 29 o la commissione urbanistica provinciale al momento dell’entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14, ha già rilasciato il nulla osta di cui al comma 13/ter, si applica la disciplina di cui al comma 13/bis nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14.“
(2) Nel comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole “prevalentemente ad uso residenziale” sono inserite le parole “e/o ad attività terziaria” e al termine dello stesso comma è aggiunto il seguente periodo:
“'L'ampliamento è previsto secondo le stesse condizioni per la cubatura degli alloggi di servizio nelle zone produttive, purché l'intero edificio aziendale corrisponda almeno allo standard CasaClima C.”
(3) Dopo il comma 1 dell'articolo 128/quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2. A causa della perdurante crisi economica mondiale il termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 72 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è sospeso per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche se già scaduto nel corso dell'anno 2012. La presente sospensione si applica anche al termine per l'ultimazione già sospeso ai sensi del comma 1. La richiesta di sospensione va presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”