(1) Alla predisposizione ed all'aggiornamento della carta reale silvo-pastorale provvede l'ufficio competente per la pianificazione forestale della Ripartizione foreste.
(2) Qualora la carta reale silvo-pastorale per un comune sia stata completata, l'ufficio competente della Ripartizione urbanistica provvede d'ufficio a riportare direttamente nella parte grafica del piano urbanistico comunale la reale utilizzazione a bosco e pascolo dei terreni.