1. La liquidazione dei contributi di cui ai presenti criteri è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’Area funzionale Turismo.
2. La liquidazione dei contributi è effettuata dietro presentazione della domanda di liquidazione, corredata di una dichiarazione del richiedente/della richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla regolare effettuazione dell'investimento. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegate le fatture quietanzate o i contratti di acquisto. La regolare esecuzione dei lavori può essere documentata anche da un verbale di sopralluogo e da un certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore/dalla direttrice dei lavori sulla base dello stato finale dei lavori particolareggiato, della contabilità dettagliata e di documentazione planimetrica e fotografica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2/bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
3. Qualora, in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale è stato calcolato il contributo, lo stesso è ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all'effettiva spesa dimostrata. Qualora la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa a contributo, il contributo può essere comunque liquidato, ma il beneficiario/la beneficiaria non potrà presentare, per un periodo di quattro anni a partire dalla liquidazione del contributo, ulteriori domande di contributo per investimenti.
4. All'atto della liquidazione del contributo va verificato che i beni d'investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di contributo.