1. Le presenti direttive, in esecuzione dell’articolo 37, comma 10, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, di seguito denominata legge, stabiliscono gli standard minimi per la realizzazione di locali per la sistemazione temporanea di lavoratrici e lavoratori agricoli stagionali, realizzabili, nella misura strettamente necessaria, nei fabbricati rurali esistenti presso la sede del maso.
2. Le presenti direttive stabiliscono altresì la durata massima per l’utilizzo dei locali e ne disciplinano le caratteristiche tecniche e igieniche.