1. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 comporta la revoca del contributo.
2. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontri la mancanza dei requisiti previsti, il mancato rispetto degli obblighi assunti o la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci o l’omissione di informazioni dovute, il contributo viene revocato.
3. In caso di revoca di un contributo già liquidato, l’impresa beneficiaria deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.