1. Ѐ ammissibile a contributo solo la quota di partecipazione all’azione formativa specificata nella domanda e approvata.
2. La commissione di cui all’articolo 48 determina annualmente l’ammontare massimo della quota di partecipazione riconosciuta per ogni ora di lezione/unità di apprendimento.
3. Non sono riconosciute spese di vitto e alloggio, per certificazioni ed esami, per il materiale didattico e simili.