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d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 161)
Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 dicembre 1985, n. 55/Numero straordinario.

Art. 16 (Modalità di erogazione dei contributi di esercizio) 48)   delibera sentenza

(1)  I contributi di cui agli articoli 14 e 17 possono essere erogati, in rate mensili, nel corso dell'esercizio, nella misura del 90 per cento dell'ammontare che risulta dall'ultima deliberazione di cui all'articolo 17, comma 6.49) 

(2)  Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all'articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali. 50) 51)

massimeDelibera 22 agosto 2017, n. 903 - Limitazione chilometri di trasferimento dei servizi pubblici di linea
massimeCorte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40 - Legge provinciale finanziaria 2013 – trasporto pubblico locale – modalità di erogazione dei contributi di esercizio – controllo contabile degli enti locali ai fini dell’equilibrio di bilancio e del patto di stabilità – non può essere sottratto alla Corte dei Conti ed attribuito ad un organo provinciale
48)
Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
49)
L'art. 16 è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
50)
L'art. 16, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 10, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
51)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 febbraio 2014, n. 40 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 23, comma 10, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, che aveva aggiunto il comma 2 all'art. 16 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16.
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