1. La commissione di cui all’articolo 48 effettua un esame di merito per verificare se le azioni formative di cui all’articolo 19 siano agevolabili in relazione ai seguenti aspetti:
a) coerenza e conformità delle azioni formative ai settori di attività dell’impresa;
b) fabbisogno di qualificazione professionale e formazione continua del personale occupato presso l’impresa;
c) adeguatezza della quota di partecipazione all’azione formativa.
2. La commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti o eventuali integrazioni.
3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esito dell’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato alle imprese richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, la partecipazione all’azione formativa avviene sotto la responsabilità dell’impresa richiedente; in caso di mancata concessione del contributo, la quota di partecipazione non verrà riconosciuta.
4. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.
5. La commissione di cui all’articolo 48 può determinare la quota delle risorse finanziarie assegnate annualmente da destinare al finanziamento di azioni formative che non terminano nell’anno di presentazione della domanda, ma negli anni seguenti.