(1) Il personale educativo svolge obbligatoriamente almeno 24 ore all’anno di aggiornamento professionale e dieci ore all’anno di supervisione sul caso e sul metodo.
(2) La partecipazione all’aggiornamento e alla supervisione avviene di regola durante l’orario di lavoro.
(3) I contenuti dell’aggiornamento sono improntati al rispetto delle prescrizioni e delle esigenze formulate nel quadro di riferimento di cui all’Art. 4.
(4) È obbligatoria la frequenza del corso base e dei successivi aggiornamenti in materia di primo soccorso alla prima infanzia.