(1) Il personale educativo degli asili nido, delle microstrutture per la prima infanzia, delle microstrutture aziendali nonché le/gli assistenti domiciliari all’infanzia sono in possesso della rispettiva qualifica in pedagogia della prima infanzia conseguita al termine di uno specifico percorso di formazione professionale.
(2) Le/Gli assistenti domiciliari all’infanzia che hanno assolto un ulteriore corso di formazione di almeno 120 ore, sono autorizzati a operare nelle microstrutture e nelle microstrutture aziendali per la prima infanzia sotto la guida di una figura di riferimento.