1. I costi dell’azione formativa non coperti dal contributo pubblico sono a carico dell’impresa.
2. In materia di cumulo di aiuti, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è totalmente o parzialmente indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria. In tal caso la quota di partecipazione all’azione formativa può essere calcolata al lordo dell’IVA, fermo restando che ciascuna impresa deve conformarsi al proprio regime fiscale.