(1) A eccezione dei depositi, che possono comunicare direttamente con la scena, nei teatri tutti gli ambienti annessi alla scena devono aprirsi sui corridoi di disimpegno situati intorno alla scena stessa. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1.
(2) La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile movimento degli artisti e delle masse e non può essere inferiore a 1,50 m per quelli al piano del palcoscenico e a 1,20 m per quelli agli altri piani.
(3) I corridoi devono condurre all’esterno compiendo un breve e facile percorso attraverso passaggi e scale.
(4) Il numero delle scale è determinato in relazione alle dimensioni della scena e alle necessità funzionali e di sicurezza.
(5) Per quanto riguarda la lunghezza delle vie di esodo vale quanto stabilito all’Art. 18, comma 5.