(1) Gli enti gestori garantiscono un costante accompagnamento pedagogico al personale educativo da parte di persone in possesso di un titolo di studio universitario a indirizzo pedagogico o psicologico.
(2) La consistenza del personale pedagogico di cui al comma 1 è determinata dal numero di posti-bambino; i servizi prevedono per ogni struttura e per ogni rete di assistenti domiciliari all’infanzia un accompagnamento pedagogico nella misura di otto ore settimanali ogni 20 posti-bambino.
(3) Il personale pedagogico collabora con il personale di coordinamento e assolve i seguenti compiti:
(4) Il personale pedagogico del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia opera suddiviso per bacini d’utenza.