1. L'ammontare del contributo è determinato in base alla classificazione dei rifugi di cui alla tabella A.
2. L'agevolazione ammonta:
a) fino al 40 % della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3. categoria;
b) fino al 55 % della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2. categoria;
c) fino al 60 % della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1. categoria.
3. Le percentuali di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente al 20, 30 e 40 per cento nel caso di veicoli speciali.