(1) A favore delle imprese di trasporto e dell'Ente Ferrovie dello Stato limitatamente agli accordi di cui al comma 4 dell'articolo 3, sono disposti annualmente contributi in conto esercizio, finalizzati a compensare le obbligazioni tariffarie da loro assunte. Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie. Per gli impianti fissi, la tariffa ordinaria considerata ai fini della determinazione del contributo è la minore tra quella calcolata con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 e quella effettivamente applicata sull'impianto.
(2) Nel caso di consorzi di imprese di trasporto riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, il contributo è erogato direttamente alle singole imprese consorziate.
(3) L'ufficio provinciale competente trasmette agli assessori provinciali interessati, sulla base dei dati consuntivi della gestione del sistema tariffario, l'ammontare dei contributi ordinari di esercizio erogati a fronte di provvedimenti, previsti alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13, che autorizzano l'applicazione di tariffe speciali.
(4) La determinazione del contributo ordinario costituisce un anticipo sul contributo integrativo di cui all'articolo 17. In tal senso i contributi succitati, se pur liquidati in due fasi successive, vanno considerati come un contributo unico la cui determinazione, in base alla correlazione ai costi, avviene in sede di determinazione del contributo integrativo.45)