1. Sono agevolabili le azioni di formazione continua in presenza o a distanza, che hanno luogo in Italia o all’estero, della durata massima di 500 ore di lezione complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti), finalizzate a:
a) migliorare le competenze professionali delle persone richiedenti il contributo;
b) preparare a una nuova attività professionale, consentendo l’acquisizione delle competenze necessarie per poter operare nel nuovo settore.
2. Non sono agevolabili le seguenti azioni formative:
a) corsi che non hanno un contenuto chiaramente professionale;
b) corsi che hanno principalmente contenuti esoterici o ideologici;
c) corsi in ambito sanitario che vertono su temi quali la terapia, diagnosi e cura di dolori, disturbi e simili;
d) corsi di lingua;
e) lezioni individuali;
f) corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;
g) corsi scolastici e corsi di laurea;
h) corsi di recupero scolastico (singole annualità o titoli di studio), organizzati da scuole ed enti pubblici e privati;
i) azioni formative già presenti in un’analoga offerta formativa delle scuole della Formazione professionale provinciale;
j) percorsi formativi obbligatori per legge (ad es. l’apprendistato);
k) azioni formative già cofinanziate direttamente con fondi pubblici.
3. I corsi negli ambiti benessere, sport, fitness e simili sono ammessi ad agevolazione solo nel caso in cui la persona richiedente sia occupata in una professione pertinente o qualora i corsi siano attinenti al percorso scolastico, professionale o personale della persona richiedente, come risulta dal suo curriculum vitae. I suddetti corsi sono invece esclusi dall’agevolazione se sono finalizzati alla preparazione a una nuova attività professionale ai sensi del comma 1, lettera b).