1. Tenuto conto del curriculum vitae allegato alla domanda, la commissione di cui all’articolo 15 effettua un esame di merito relativamente alla congruenza dell’azione formativa prescelta rispetto al percorso professionale della persona richiedente.
2. In caso di azioni formative finalizzate a preparare a una nuova attività professionale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si verificano l’idoneità e l’esaustività dell’azione formativa.
3. Per l’esame di merito delle domande si possono richiedere anche pareri ad altre ripartizioni provinciali.
4. Il direttore/La direttrice della Ripartizione Intendenza scolastica italiana decide sulla concessione o non concessione dei contributi richiesti in base all’esito dell’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 15. Il risultato è comunicato alle persone richiedenti per iscritto.
5. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata, tenuto conto delle priorità di cui all’articolo 3, e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.
6. La commissione di cui all’articolo 15 può determinare la quota delle risorse finanziarie assegnate annualmente da destinare al finanziamento di corsi che non terminano nell’anno di presentazione della domanda, ma negli anni successivi.