1. È ammissibile a contributo solo la quota di partecipazione all’azione formativa specificata nella domanda e approvata dalla Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana – Ufficio Formazione professionale.
2. La commissione di cui all’articolo 15 determina annualmente l’ammontare massimo della quota di partecipazione riconosciuta per ogni ora di lezione.
3. Non sono riconosciute spese di vitto e alloggio, per certificazioni ed esami nonché spese per materiale didattico e simili.