(1) L’articolo 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
„Art. 45 (Dichiarazione sostitutiva)
1. Il richiedente deve dichiarare ai centri competenti i dati necessari per la richiesta delle singole prestazioni ai sensi del presente regolamento non risultanti dalla “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. A tal fine presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti; la persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa successivamente alla data di rilascio della dichiarazione sostitutiva.
3. Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; a tal fine il richiedente è tenuto a specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
4. Per le prestazioni economiche sociali, si richiede il rilascio di una autocertificazione ai nuclei familiari collegati, solo qualora la loro situazione reddituale o patrimoniale, desunta dalle dichiarazioni rilasciate dal richiedente la prestazione economica stessa, non permetta di escluderne a priori una possibile partecipazione.
5. Per i casi di oggettiva comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ristretto o ai nuclei familiari collegati o per la loro partecipazione alla tariffa, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può prescindere da essi o stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei dati in suo possesso. La decisione deve essere motivata.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 44, comma 8, e in deroga a quanto previsto al comma 2 di questo articolo, l’utente con piú di 75 anni di cui all’articolo 19, che chiede le prestazioni di cui all’articolo 19 o 20, non è tenuto a comunicare al distretto competente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa nel periodo di concessione della prestazione.”