(1) In esecuzione dell’articolo 14, commi 3 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è istituita la Scuola di musica in lingua italiana 2), facente capo al Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.
(2) Ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, la Scuola di musica 3) di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e di divulgare la cultura musicale, intesa come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, tramite l’istituzione di apposite offerte di formazione, di produzione artistica e di ricerca, nonché mediante l’adozione di tutti gli altri provvedimenti ritenuti idonei all’assolvimento di detti compiti.
(3) Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 la Scuola di musica 3) si avvale di personale docente che opera nelle varie sedi locali.
(4) I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione della Scuola di musica in lingua italiana 2) i locali necessari per l’organizzazione, la realizzazione e l’amministrazione dell’attività; devono provvedere inoltre a sostenere le spese per il regolare funzionamento di tali locali, quali quelle per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento e pulizia.