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h) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 81)
Agevolazioni nell’ambito dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e disposizioni sul catasto 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 24. aprile 2012, n. 17.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.

Art. 1 ( Potestà regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria)  delibera sentenza

(1) In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale, i comuni sono autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto d'autonomia), a prevedere con proprio regolamento, tenuto conto del principio di fondo di applicare la stessa aliquota per attività uguali e/o simili, le seguenti agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU):

  1. agevolazioni consistenti in un'aliquota ridotta fino allo 0,4 per cento per le abitazioni locate in cui il locatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
  2. agevolazioni per le abitazioni concesse in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta di qualsiasi grado o collaterale entro il secondo grado qualora vi abbiano stabilito la residenza anagrafica;
  3. agevolazioni per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
  4. agevolazioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui alle lettere b), c), d), g) ed i), ad eccezione delle cooperative agricole e i loro consorzi, del comma 3/bis dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, e successive modifiche;
  5. agevolazioni per i fabbricati destinati ad attività economiche in aggiunta a quelli di cui alla lettera d), per esempio per i fabbricati destinati all'attività produttiva ai sensi dell'articolo 75, comma 2, lettera d), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e situati in aree strutturalmente deboli ovvero, a prescindere da dove si trovano, qualora in detti fabbricati venga esercitata un'attività tradizionale. L'elenco delle aree strutturalmente deboli nonché delle attività tradizionali per cui trovano applicazione queste agevolazioni è contenuto nella deliberazione della Giunta provinciale 10 dicembre 2010, n. 2218;
  6. agevolazioni, consistenti in detrazioni d’imposta, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali abitate dal soggetto passivo o dai suoi familiari con disabilità gravi ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  7. agevolazioni, consistenti nell’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e delle detrazioni, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o persone con disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  8. agevolazioni, consistenti nell’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, per l’unità immobiliare in proprietà delle persone di cui all’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e successive modifiche;
  9. 3)

(2) I comuni sono autorizzati a determinare con proprio regolamento l'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, lettere e), f), h) e i) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, nel rispetto del limite delle aliquote previste dalle leggi statali e dei criteri fissati dalla Giunta provinciale.

(3) Da parte del contribuente è in ogni caso dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui alla lettera f) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. 4)

massimeDelibera 23 luglio 2012, n. 1134 - Criteri per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3)
La lettera i) dell'art. 1, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogata dall'art. 5, comma 1, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.
4)
L'art. 1, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.

Art. 1/bis (Potestà regolamentare del comune in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES)

(1) In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale i comuni sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a ridurre con proprio regolamento la maggiorazione TARES prevista al comma 13 dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, di massimo 0,3 euro al metro quadrato.

(2) Ai sensi dell'articolo 80, comma 1/bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si determina che la maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo e la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani adottata dagli enti locali ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, possono essere riscosse mediante le seguenti modalità: tramite bonifico diretto bancario o postale o tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale oppure secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale. La modalità o le modalità e i termini di riscossione sono stabiliti nel regolamento comunale sulla tariffa dei rifiuti. 5)

5)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.

Art. 2 ( Raccordo finanziario)

(1) La dotazione finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle maggiori entrate stimate che derivano ai comuni dall’introduzione dell’imposta municipale ad aliquote base, al lordo delle minori entrate derivanti delle eventuali agevolazioni introdotte dai comuni ai sensi dell’articolo 1.

(2) Gli effetti dell'accantonamento effettuato dallo Stato a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali della Provincia di cui al comma 13/bis dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, sono disciplinati con l’accordo sulla finanza locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 6)

6)
L'art. 2, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 4, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.

Art. 3 ( Accesso telematico dei comuni ai tipi di frazionamento)

(1) Il deposito presso i comuni dei tipi di frazionamento di cui al comma 5 dell’articolo 93 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è sostituito da un sistema informativo accessibile telematicamente da parte dei comuni, in cui gli uffici del catasto caricano i tipi di frazionamento. L’obbligo di deposito di cui al comma 5 viene meno dalla data di effettiva operatività del sistema di accesso telematico dei comuni ai tipi di frazionamento. Tale data è stabilita dal Presidente della Provincia con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4 ( Recepimento di normativa statale)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a recepire con proprio provvedimento le disposizioni di carattere normativo emanate a livello nazionale nell’ambito del processo di riforma del catasto.

Art. 5 ( Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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