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b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 1 (Finalità)

(1)  La presente legge disciplina l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un servizio adeguato e corretto.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita a opere d’arte, musei, mostre, parchi, gallerie, scavi archeologici e lungo itinerari turistici, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

(2)  È accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, curando l’attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurando i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.

Art. 3 (Condizioni)   delibera sentenza

(1)  In provincia di Bolzano possono esercitare le attività professionali di cui all’articolo 2:

  1. i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione di cui all’articolo 6;
  2. i soggetti che hanno ottenuto l’abilitazione in un’altra regione o provincia autonoma. 2)

(2)  Le cittadine e i cittadini di Stati dell’UE in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(3)  Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’UE in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività nella provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali relative all’immigrazione e alla condizione dello straniero.

(4)  La Ripartizione provinciale Turismo verifica l’equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l’applicazione di eventuali misure di compensazione.

(5)  Nel caso in cui la persona richiedente provenga da uno Stato dell’UE nel quale la professione non è regolamentata, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell’esperienza professionale acquisita nel Paese di appartenenza, fatta salva l’applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311 - Disciplina delle professioni turistiche - guide alpine ed accompagnatori turistici - inammissibilità
2)
La lettera b) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 4 (Servizi temporanei e occasionali)

(1)  Le persone che si spostano per la prima volta in provincia di Bolzano da un altro Stato dell’UE per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, le professioni di cui all’articolo 2 informano anticipatamente, con qualsiasi mezzo idoneo, la Ripartizione provinciale Turismo, allegando quanto prescritto dalla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(2)  Successive variazioni sono altresì da comunicare.

Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio attività)

(1)  L’esercizio stabile delle professioni elencate all’articolo 2 è subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività alla Ripartizione provinciale Turismo da parte delle persone che hanno conseguito l’abilitazione di cui all’articolo 6.

(2)  A coloro che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1 è rilasciata la tessera di riconoscimento le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla Giunta provinciale.

(3)  I nominativi dei soggetti che hanno presentato la segnalazione di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco reso pubblico in via telematica.

(4)  La cessazione dell’attività va comunicata all’ufficio provinciale competente entro 90 giorni e la tessera di riconoscimento va restituita entro lo stesso termine.

Art. 6 (Abilitazione)   delibera sentenza

(1)  L’abilitazione all’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 si consegue mediante il superamento di un esame indetto dall’assessore o assessora provinciale competente.

(2)  La Giunta provinciale disciplina per ogni professione turistica il procedimento per il conseguimento dell’abilitazione professionale, determinando:

  1. la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame;
  2. le materie e le lingue oggetto delle prove d’esame; 3)
  3. le modalità di effettuazione e i criteri per la valutazione delle prove d’esame.

(3)  È ammesso all’esame di abilitazione chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’UE oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE, se risulta regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
  2. età non inferiore ai 18 anni;
  3. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o professionale per le attività professionali di cui all’articolo 2 oppure l’attestazione di analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti.

(4)  L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, inoltre, è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale.

(5)  L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, inoltre, è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e facenti parte delle materie dell’ultimo esame di abilitazione indetto.

(6)  In sede di prima applicazione della presente legge coloro che dimostrano un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore turismo, possono conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, previa valutazione dell’esperienza lavorativa da parte della Commissione d’esame di cui al comma 2, che potrà anche prevedere eventuali misure compensative ai fini del conseguimento dell’abilitazione. A tale scopo gli interessati devono presentare domanda alla Ripartizione provinciale Turismo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

massimeDelibera 6 dicembre 2022, n. 921 - Procedimento per il conseguimento delle abilitazioni professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica
3)
La lettera b) dell'art. 8, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 7 (Esoneri)   delibera sentenza

(1)  È esonerato dall’obbligo di possedere l’abilitazione professionale e di presentare la segnalazione certificata di inizio attività:

  1. chi, in qualità di socio di associazioni ed organizzazioni operanti senza scopi di lucro con finalità ricreative, sportive, culturali, religiose o sociali, svolge non professionalmente e senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci o degli appartenenti alle associazioni o organizzazioni stesse, nell’osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;
  2. chi svolge, in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
  3. chi svolge le attività di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché tali attività siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni;
  4. chi, in qualità di dipendente di una delle organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, o dell’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica o facendo parte di un'associazione iscritta al registro del volontariato (ONLUS) o di una società cooperativa accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza. Il comune territorialmente competente rilascia l'abilitazione alle associazioni senza scopo di lucro e alle società cooperative a condizione che il loro statuto e la loro attività corrispondano ai principi del volontariato e del legame con il territorio e che la loro attività persegua lo scopo della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e storico; in caso contrario l'autorizzazione è ritirata; 4)
  5. 5)6)
massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311 - Disciplina delle professioni turistiche - guide alpine ed accompagnatori turistici - inammissibilità
4)
La lettera d) dell'art. 7, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 8, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e successivamente così modificata dall'art. 57, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
5)
La Corte costituzionale con sentenza del 10 dicembre 2013, n. 311 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), art. 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21.
6)
La lettera e) dell'art. 7, comma 1, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera f), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 8 (Aggiornamento professionale)

(1)  La Provincia può organizzare per le attività professionali di cui all’articolo 2 corsi di aggiornamento professionale.

Art. 9 (Agevolazioni)

(1)  Le guide turistiche, nell’esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente, previa esibizione delle tessere di riconoscimento, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Provincia, degli enti locali e degli enti istituiti o disciplinati con legge provinciale.

Art. 10 (Obblighi e divieti)

(1)  Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici/le accompagnatrici turistiche nell’esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere commerciale. Il divieto comprende inoltre l’esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.

(2)  È vietato avvalersi nell’esercizio di un’impresa dell’opera di soggetti non abilitati all’esercizio delle professioni di cui all’Art. 2, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7.

(3)  Per l’esercizio delle professioni di cui all’articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all’attività prevista.

Art. 11 (Sanzioni amministrative)

(1)  Fermo restando quanto previsto dall’Art. 7 (, chi esercita nell’ambito del territorio provinciale le professioni di cui all’articolo 2 senza il possesso della relativa abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro. Alla medesima sanzione amministrativa soggiace chi si avvale, nell’esercizio di un’attività di impresa, di soggetti privi dell’abilitazione di cui all’articolo 6.

(2)  Chi esercita le professioni di cui all’articolo 2 senza previa segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro.

(3)  Chi viola gli obblighi prescritti dall’articolo 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro.

(4)  Chi esercita le professioni di cui all’articolo 2 in mancanza della copertura assicurativa di cui all’articolo 10, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da 200,00 euro a 500,00 euro.

(5)  Chi non osserva le norme stabilite dalla presente legge per le quali non sia già prevista una sanzione dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa tivi da 50,00 euro a 150,00 euro.

(6)  Ferme restando le sanzioni amministrative, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni penali.

(7)  Il personale della Ripartizione provinciale Turismo, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale, la polizia locale, nonché gli organi di pubblica sicurezza e di polizia statale curano l’osservanza della presente legge.

Art. 12 (Disposizioni transitorie)

(1)  Le qualifiche di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, che fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono state rilasciate dalla Ripartizione provinciale competente, sono equiparate a quelle di cui alla presente legge.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori”)   delibera sentenza

(1)  Dopo l’Art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente articolo: “Art. 8/bis (Istruttore/istruttrice di guida alpina)

1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.”

(2)  Dopo l’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8/ter (Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna)

1. È accompagnatore/accompagnatrice di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

  1. accompagna gli escursionisti, senza l’ausilio di ramponi, corda e piccozza, su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai;
  2. fa conoscere ed apprezzare, nel rispetto delle regole della sicurezza e della prudenza, il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti storici, etnografici e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni.

2. Per l’attività professionale di cui al comma 1, i seguenti soggetti non rientrano nell’applicazione della presente legge:

  1. i titolari e le titolari di esercizi ricettivi e di affittacamere nonché i loro familiari e dipendenti, che accompagnano in gita i propri clienti;
  2. i titolari e le titolari di aziende ed i loro familiari nell’ambito dell’attività agrituristica ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.

3. La Giunta provinciale determina l’ambito territoriale, le condizioni e le modalità dell’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna/accompagnatrice di media montagna.

4. Le guide alpine e gli aspiranti/le aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.”5)

(3)  Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“2. Le guide alpine che nel triennio di validità della rispettiva iscrizione nell’albo professionale abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine, sono esonerate dall’obbligo di frequenza del corso di aggiornamento.”

(4)  Nel comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: “Fanno altresì parte del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna che esercitano l’attività in provincia di Bolzano”.

(5)  L’articolo 17 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è abrogato.

(6)  Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: ”aspiranti guida” sono inserite le parole: “e gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna”.

(7)  Nel comma 6 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: ”aspiranti guida” sono inserite le parole: “gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna”.

(8)  Dopo il comma 6 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente comma:

“6/bis. Chi esercita nell’ambito del territorio provinciale la professione di cui all’articolo 8/ter senza il possesso dei relativi requisiti è soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311 - Disciplina delle professioni turistiche - guide alpine ed accompagnatori turistici - inammissibilità
5)
La Corte costituzionale con sentenza del 10 dicembre 2013, n. 311 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), art. 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21.

Art. 14 (Disposizione finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l’esercizio finanziario 2012.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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