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c) Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 351)
Regolamento relativo al servizio di coordinamento per l'integrazione 2) e alla Consulta provinciale per l'integrazione 3)

1)
Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2012, n. 44.
2)
La denonominazione „Servizio di coordinamento di immigrazione“ è stata sostiuita dalla denominazione „Servizio di coordinamento per l'integrazione“, dall'art. 6, comma 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
3)
La denominazione "Consulta provinciale per l’immigrazione”, è sostituita dalla denominazione “Consulta provinciale per l’integrazione” dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 14.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina le funzioni e le attività del Servizio di coordinamento per l’integrazione 2)  in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, nonché le modalità di nomina dei membri della Consulta provinciale per l’integrazione 3)  in qualità di rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, lettera h), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12.

2)
La denonominazione „Servizio di coordinamento di immigrazione“ è stata sostiuita dalla denominazione „Servizio di coordinamento per l'integrazione“, dall'art. 6, comma 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
3)
La denominazione "Consulta provinciale per l’immigrazione”, è sostituita dalla denominazione “Consulta provinciale per l’integrazione” dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 14.

TITOLO II
Servizio di coordinamento immigrazione

Art. 2 (Funzioni e attività del Servizio)

(1)  Il Servizio di coordinamento immigrazione, di seguito denominato Servizio, svolge attività di sensibilizzazione, informazione e consulenza in tema di immigrazione e integrazione.

(2)  Il Servizio propone corsi di formazione a favore del personale provinciale, volti all’apprendimento di una cultura dell’integrazione.

(3)  Il Servizio promuove l’organizzazione di eventi e di convegni sul tema dell’immigrazione e integrazione.

(4)  Il Servizio gestisce e verifica le dichiarazioni sostitutive e le attestazioni/certificazioni presentate per documentare la partecipazione a misure di integrazione per l’accesso a prestazioni aggiuntive della Provincia. 4)

(5)  Il Servizio implementa e gestisce l’elenco delle mediatrici e dei mediatori interculturali di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, disciplinato con separato regolamento di esecuzione. 5)

4)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 14.
5)
L'art. 2, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 14.

Art. 3 (Attività di relazione e collaborazione)

(1)  Il Servizio coordina la rete delle ripartizioni provinciali e degli enti strumentali della Provincia Autonoma di Bolzano, interessati alla tematica dell’immigrazione e integrazione, che nominano una loro referente qualificata o un loro referente qualificato.

(2)  Il Servizio collabora con i componenti delle Giunte comunali e comprensoriali incaricati delle questioni inerenti all’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12.

(3)  Il Servizio facilita uno scambio di buone pratiche e promuove reti con soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell’immigrazione e dell’integrazione.

Art. 4 (Osservazione del fenomeno migratorio)

(1)  Il Servizio monitora il fenomeno migratorio e le iniziative nell’ambito dell’integrazione e delle migrazioni in provincia di Bolzano tramite la raccolta di dati e documenti quantitativi e qualitativi, in collaborazione con l’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) e l’Osservatorio del mercato del lavoro, e può rivolgersi anche ad altri enti ed istituti di ricerca e gestori di dati statistici.

(2)  Il Servizio redige un rapporto annuale sull’immigrazione e sull’integrazione in provincia di Bolzano. Per la stesura del rapporto il Servizio può avvalersi anche della collaborazione di enti pubblici e privati, di università ed esperti del settore.

Art. 5 (Pianificazione e progettazione)

(1)  Il Servizio collabora alla stesura del programma pluriennale sull’immigrazione di cui all’articolo 4 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12.

(2)  Il Servizio coordina, attua e collabora a progetti rivolti alle tematiche dell’immigrazione e dell’integrazione.

Art. 6 (Organizzazione)

(1) 6)

(2)  Il Servizio si avvale per il proprio funzionamento di personale con comprovata qualificazione professionale nel settore.

6)
L'art. 6, comma 1, è stato abrogato dall'art. 6, comma 4, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

Art. 6/bis  (Protezione dei dati personali)

(1) L’attribuzione al Servizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 4, comporta il trattamento dei seguenti dati personali:

  1. dati identificativi e anagrafici;
  2. dati di contatto;
  3. dati relativi alla conoscenza linguistica;
  4. dati relativi alla conoscenza della società e della cultura locale;
  5. dati relativi all'adempimento dell'obbligo scolastico.

(2) I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie di persone:

  1. cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, richiedenti le prestazioni aggiuntive disciplinate dalla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, e dalle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti in materia, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati o le persone con le quale i richiedenti intrattengono un rapporto coniugale di fatto;
  2. i figli minorenni soggetti all’obbligo scolastico figuranti sullo stato di famiglia della persona richiedente, per i quali viene trattato il dato relativo all’adempimento di tale obbligo.

(3) Il trattamento dei dati personali di cui al comma 1 è:

  1. necessario ai fini dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico volto alla promozione dell’integrazione delle cittadine e dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera g), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, nonché ai fini dell’erogazione delle prestazioni aggiuntive di cui alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, e alle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti in materia;
  2. effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sia in sede di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni/certificazioni relative ai requisiti supplementari di integrazione, il cui accertamento è indispensabile per l’erogazione delle prestazioni aggiuntive, sia in sede di controllo delle stesse, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  3. parzialmente basato su un processo decisionale automatizzato.

(4) I dati personali di cui ai commi 1 e 2:

  1. sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
  2. sono forniti direttamente dagli interessati o per il tramite dei patronati o altri enti delegati a mezzo di dichiarazioni sostitutive, salvo che sia richiesta la produzione di idonea documentazione;
  3. sono conservati in un’apposita banca dati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalle norme vigenti per la conservazione documentale;
  4. possono essere comunicati:
    1. in sede di attività di verifica, a scuole ed università situate nell’Unione europea, altre amministrazioni pubbliche e ad agenzie di educazione permanente;
    2. ai fini dell’erogazione delle prestazioni aggiuntive, all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE);
  5. possono essere riutilizzati a fini statistici e di ricerca scientifica, previa adozione di adeguate misure di sicurezza quali la pseudonimizzazione o anonimizzazione.

(5) L’Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative che garantiscono un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati. 7)

7)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 14.

TITOLO III
Consulta provinciale per l’integrazione 3)

CAPO I
Nomina dei membri della Consulta provinciale per l’integrazione 3)

Art. 7 (Modalità operative per la comunicazione delle candidature)

(1)  La presentazione delle candidature per la nomina dei rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri all’interno della Consulta provinciale per l’integrazione 3), di seguito denominata Consulta, ha luogo in seguito a:

  1. lettera dell’Assessore o dell’Assessora competente per l’immigrazione, con la quale si invitano le Consulte per le cittadine ed i cittadini stranieri dei comuni con più di 20.000 abitanti a presentare la candidatura di due dei propri membri, nonché le associazioni e le comunità delle cittadine e dei cittadini stranieri presenti sul territorio a comunicare la candidatura dei propri rappresentanti;
  2. comunicati a mezzo stampa ed avvisi tramite media e sul sito web della Ripartizione Lavoro, recanti l’invito dell’Assessore o dell’Assessora competente per l’immigrazione a comunicare le candidature, anche individuali, al Servizio di coordinamento immigrazione, nonché ulteriori eventuali iniziative, anche di carattere pubblico, per illustrare ruolo, funzioni della Consulta e modalità di partecipazione.
3)
La denominazione "Consulta provinciale per l’immigrazione”, è sostituita dalla denominazione “Consulta provinciale per l’integrazione” dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 14.

Art. 8 (Termini per l’invio delle candidature)

(1)  Le candidature devono pervenire con nota scritta al Servizio di coordinamento immigrazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 9 (Requisiti d’idoneità alla candidatura)

(1)  Le candidate ed i candidati di cui all’articolo 6, comma 3, lettera h), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, devono possedere uno dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza di uno Stato estero appartenente o non appartenente all’Unione Europea oppure doppia cittadinanza, italiana e straniera;
  2. aver ottenuto la concessione della cittadinanza italiana.

(2)  La candidata o il candidato di cui all’articolo 6, comma 3, lettera h), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, deve possedere i seguenti requisiti di idoneità:

  1. maggiore età;
  2. iscrizione all'anagrafe dei residenti in uno dei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano;
  3. assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di condanne all’interdizione dai pubblici uffici, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di procedimenti penali pendenti.

(3)  La candidata o il candidato dimostra il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, da presentare al momento della richiesta di candidatura.

(4)  Le cittadine ed i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo, comprovato da copia del titolo di soggiorno posseduto.

Art. 10 (Criteri di valutazione delle candidature)

(1)  La procedura di verifica e valutazione delle candidature, verte sui seguenti criteri:

  1. presenza dei requisiti di idoneità alla candidatura, previsti dal presente regolamento di esecuzione;
  2. comprovata esperienza, competenza ed impegno in materia di immigrazione e nell’area dell’integrazione della candidata o del candidato;
  3. valutazione dell’anzianità di residenza della candidata o del candidato e relativo legame con il territorio.

(2)  L’individuazione dei membri della Consulta rappresentanti dei cittadini e delle cittadine stranieri, ha luogo in base alla rappresentanza attuale delle nazionalità presenti sul territorio provinciale, suddivise nelle seguenti macro-regioni continentali: Paesi UE, Paesi europei non appartenenti all’UE, Africa, America, Asia, e tenuto conto del trend dei flussi migratori e della flessibilità dei relativi mutamenti numerici.

(3)  Per quanto attiene la rappresentanza di genere si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche.

(4)  Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

(5)  Il venir meno di uno dei requisiti d’idoneità di cui ai punti precedenti, comporta la decadenza dalla carica di membro della Consulta.

3)
La denominazione "Consulta provinciale per l’immigrazione”, è sostituita dalla denominazione “Consulta provinciale per l’integrazione” dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 14.

CAPO II
Convocazione e svolgimento delle sedute

Art. 11 (Convocazione delle sedute)

(1)  La Consulta è convocata dal o dalla Presidente.

(2)  Ai membri effettivi e supplenti viene comunicato, almeno sette giorni prima della riunione, l’invito scritto con l’indicazione dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno. L’invito può pervenire anche solo tramite e-mail.

Art. 12 (Svolgimento delle sedute)

(1)  Le sedute della Consulta sono valide se è presente almeno la metà più uno dei relativi membri.

(2)  I pareri, le proposte e le delibere della Consulta vengono adottate a maggioranza dei presenti.

(3)  L’elezione della o del Vicepresidente della Consulta avviene, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei membri; se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.

(4)  La Consulta può organizzarsi in sottocommissioni per l'assolvimento di adempimenti particolari.

(5)  La o il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, in relazione a particolari tematiche oggetto di trattazione, esperte ed esperti esterni, dirigenti e funzionari e funzionarie dell’Amministrazione provinciale competenti per materia.

Art. 13 (Disposizioni finali)

(1)  Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali relative all’ordinamento degli organi collegiali provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

3)
La denominazione "Consulta provinciale per l’immigrazione”, è sostituita dalla denominazione “Consulta provinciale per l’integrazione” dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 14.
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