(1) Il punto 19.2. (Ufficio tutela sociale del lavoro) dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“19.2. Ispettorato del lavoro
- vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell’igiene del lavoro in tutti i settori economici
- vigilanza sui controlli di sicurezza degli ascensori, apparecchi a pressione, generatori di vapore ed attrezzature di lavoro
- inchieste infortuni sul lavoro e malattie professionali
- segreteria del comitato provinciale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro
- adempimenti relativi all'abilitazione professionale dei consulenti del lavoro
- onoreficenze per meriti di lavoro
- attestati di conducente
- informazione e consulenza nelle materie di legislazione sociale e lavoro nonché di sicurezza ed igiene del lavoro
- vigilanza sui patronati
- funzioni di polizia amministrativa e sanzioni amministrative”
(2) Il punto 19.4. (Ufficio tutela tecnica del lavoro) dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.
(3) Il punto 19.5. (Ufficio sicurezza del lavoro) dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.
(4) Il punto 29.7. (Laboratorio analisi alimenti) dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“29.7. Laboratorio analisi alimenti
- - Analisi, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:
- alimenti, bevande,prodotti alimentari
- mangimi
- cosmetici
- utensili
- tessuti
- giocattoli
- varie matrici organiche e inorganiche
- - funzioni di polizia amministrativa“
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.