(1) 2)
(1) Le denominazioni “Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio”, e “Ripartizione provinciale Urbanistica” e “Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio” ovunque ricorrano nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nei regolamenti attuativi di tale legge, nella legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, nella legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché nei provvedimenti normativi a questa correlati, sono da intendersi come “Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio”.
(2) La denominazione “Commissione urbanistica provinciale” ovunque ricorra nella legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché nei provvedimenti normativi a questa correlati, è da intendersi come “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio“.4)
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.