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v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 221)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)

1)
Pubblicata nel B.U. 2 gennaio 2013, n. 1.

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000e norme legislative collegate”)

(1)  L'articolo 7/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/bis (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o GPL)

1. I proprietari di veicoli dotati di impianto a gas per l'alimentazione alternativa funzionante con gas propano liquido (G.P.L.) o metano sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica provinciale prevista dall'articolo 7.

2. L'esenzione è concessa per le tre annualità successive all'immatricolazione del veicolo o all'installazione dell'impianto, purché la presenza e la regolarità dell'impianto risultino dalla carta di circolazione.

3. Restano in vigore eventuali altre agevolazioni già previste.”

(2)  L'articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/quater (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno)

1. I proprietari di veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'articolo 7 della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze, entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione a tal fine rilasciata dal rivenditore.”

(2/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, stimate in 600,00 euro per il 2013, in 1.200,00 euro per il 2014 ed in 2.000,00 euro a decorrere dal 2015, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 110. 2)

(3)  Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/bis (Corrispettivi per il servizio di esazione)

1. L’assessore provinciale alle Finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonché il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia.“

(3/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 3, stimate in 650.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 110. 3)

(4)  Dopo il comma 5/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"5/quater. Agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta, a partire dal periodo d’imposta 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 10/bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.”

(4/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 4, stimate in 1.050.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con la corrispondente minore spesa per contributi alle suddette strutture (unità previsionale di base 09205). 4)

(5)  Dopo il comma 13 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 13/bis e 13/ter:

“13/bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale è concessa un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6-bis e 7, di 2,98 punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione dell'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi. Per i soggetti che beneficiano della riduzione rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. La Giunta provinciale può determinare i criteri per l’applicazione dell’agevolazione fiscale.

13/ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti di cui all’articolo 16, commi 1 e 1/bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che assegnano ai propri dipendenti buoni per la conciliazione famiglia e lavoro per un valore annuo minimo pari a 500,00 euro, spetta una deduzione dal valore della produzione netta Irap, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, pari a 20.000,00 euro per ciascun dipendente beneficiario. Per i soggetti passivi d’imposta che ottengono anche il certificato audit famiglia e lavoro l’importo della deduzione ammonta a 30.000,00 euro per dipendente beneficiario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei buoni per prestazioni sociali.“

(5/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 13-bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, stimate in 1.496.000,00 euro per il 2013, in 1.870.000,00 euro per il 2014, in 2.618.000,00 euro per il 2015 ed in 3.366.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote IRAP di cui all’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 114. 5)

(5/ter) I buoni per la conciliazione famiglia e lavoro di cui al comma 13/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono emessi nella misura massima annua di 2000 unità. Alla copertura della relativa minore entrata, stimata in 1.788.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote IRAP di cui all’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 114. 6)

(6)  L'articolo 21/quinquiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 21/quinquiesdecies (Imposta sulle assicurazioni RC Auto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eclusi i ciclomotori e i natanti, è pari al 9 per cento.

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 si applica l’aliquota del 9,5 per cento.“

(6/bis) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 6, stimate in 400.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 110. 7)

2)
L'art. 1, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
3)
L'art. 1, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
4)
L'art. 1, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
5)
L'art. 1, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
6)
L'art. 1, comma 5/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
7)
L'art. 1, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, "Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU)e disposizioni sul catasto”)

(1)  Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

"i) agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unità immobiliari (categoria catastale D) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e iI suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale."

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 68 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ovunque ricorra nella legislazione provinciale il riferimento alla materia della riscossione coattiva, è da intendersi che questa possa essere effettuata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”)

(1)  Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta.”

CAPO II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 5 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2013)
Tabelle A e B

(1)  Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2013 spese nella misura indicata nella tabella medesima. 8)

(2)  Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2013 e per il quadriennio 2014-2017 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2014 al 2017 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

(3)  Per le finalità indicate al comma 2 l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2013 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2013-2017, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2017 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2013.

8)
Vedi anche l'art. 15, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

Art. 6 (Fondi per la finanza locale)

(1)  La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l’anno finanziario 2013 come segue:

  1. fondo ordinario:
    213.438.038,00 euro (Unità Previsionale di Base - UPB - 26100);
  2. fondo per investimenti:
    69.946.852,00 euro (UPB 26200);
  3. fondo ammortamento mutui:
    66.561.220,00 euro (UPB 26205);
  4. fondo perequativo:
    0,00 euro (UPB 26100);
  5. fondo di rotazione per investimenti:
    48.364.398,00 euro (UPB 26200).

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale“)

(1)  Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I finanziamenti a carico dei fondi ordinario, per investimenti e perequativo sono erogati, secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere, in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il mese di gennaio.”

(2)  Dopo il comma 2 dell'articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Compatibilmente con il regime degli aiuti di Stato, hanno altresì accesso al fondo di rotazione le società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali a livello provinciale.”

Art. 8 (Livello massimo di indebitamento)

(1)  Per l’esercizio finanziario 2013 il livello massimo delle annualità di ammortamento derivanti dall’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, comprese quelle relative a prestiti già contratti, nonché delle garanzie principali e sussidiarie emesse dalla Provincia a favore di enti e altri soggetti, è fissato in 560 milioni di euro.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 2 vengono disposti, sulla base del programma unitario degli interventi approvato dalla Giunta provinciale, dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa. I relativi mezzi possono essere gestiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49.”

(2)  L'articolo 71/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 71/bis (Recupero di abitazioni)

1. Per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione un contributo a fondo perduto non superiore a quello previsto dall'articolo 71, comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi del presente articolo, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, deve essere previsto l'obbligo di locare le abitazioni recuperate a persone che sono in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 45.”

Art. 10 (Misure di contenimento della spesa dei servizi e del personale)   delibera sentenza

(1)  Ai sensi dell'Art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e in relazione agli obiettivi nazionali di revisione della spesa pubblica, la Giunta provinciale, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, ove interessato, con il Consiglio dei Comuni, individua entro il 31 maggio 2013 misure per la riduzione dei costi atte a garantire, a regime, risparmi di spesa fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle spese correnti del bilancio provinciale 2013. Dette misure concernono la Provincia, i suoi enti strumentali e i comuni.

(2)  Nella programmazione della riduzione della dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia, stabilita nella misura non inferiore al 3 per cento dalla legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, si può tener conto delle disposizioni che successivamente hanno comportato il rinvio dell’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, consentendo di raggiungere interamente tali obiettivi nell’immediato periodo successivo al quinquennio stabilito.

(3)  Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione del personale di cui al comma 2, nella relativa programmazione viene stabilito il blocco delle assunzioni nei limiti a tal fine occorrenti e salvo le eccezioni derivanti da indispensabili esigenze di servizio, da individuarsi nella programmazione medesima.

massimeDelibera 10 marzo 2015, n. 275 - Proroga dell'accordo sulle misure di contenimento delle spese correnti della Provincia, dei suoi enti strumentali e dei comuni
massimeDelibera 2 settembre 2013, n. 1301 - Approvazione dell'accordo sulle misure di contenimento delle spese correnti della Provincia, degli enti strumentali della stessa e dei comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.P. n. 22 del 2012 (Legge finanziaria 2013)

Art. 11 (Iniziative per la revisione della spesa pubblica provinciale

(1)  Fermo restando il rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa sanitaria contenuti nel decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta provinciale adotta provvedimenti che tengono luogo delle specifiche misure previste dagli articoli 2, 5, 14 e 15, commi da 12 a 21 - esclusa la lettera d) del comma 13 - del succitato decreto legge. L’attuazione dei citati provvedimenti garantisce nel triennio 2012-2014 un risparmio cumulativo della spesa in ambito sanitario provinciale, di parte corrente e per investimenti, di complessivi 50 milioni di euro rispetto agli stanziamenti 2011. Almeno la metà di detti risparmi deve essere ottenuta entro il 2013. La metà di detti risparmi deve essere realizzata entro il 2013. 9)

(2)  Questo articolo è approvato anche in relazione alle finalità di cui al decreto- legge 7 maggio 2012, n. 52, e successive modifiche.

9)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992,n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)   delibera sentenza

(1)  L’Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 3 (Articolazione della struttura amministrativa)

1. La struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale è composta dalla direzione generale, dai dipartimenti, da non più di 25 ripartizioni e 160 uffici.)

2. Per settori di particolare complessità possono essere previste nell’ambito delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza personale dirigente in servizio.

3. L’articolazione della struttura amministrativa di cui al comma 1, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, le aree, nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi vengono determinati con regolamento di esecuzione.

4. I direttori di ripartizione e d’ufficio hanno la facoltà di delegare l’adozione di provvedimenti di propria competenza ai direttori d’area e ai coordinatori di servizio.”

[(2)  Prima dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi.”] 10)

massimeCorte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40 - Legge provinciale finanziaria 2013 – trasporto pubblico locale – modalità di erogazione dei contributi di esercizio – controllo contabile degli enti locali ai fini dell’equilibrio di bilancio e del patto di stabilità – non può essere sottratto alla Corte dei Conti ed attribuito ad un organo provinciale
10)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 febbraio 2014, n. 40 ha dichiarato illegittimo l'art. 12, comma 2, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, che aveva integrato il comma 1 all'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, con il penultimo periodo.

Art. 13 (Norme transitorie)

(1) Il riordino della struttura dirigenziale previsto al comma 1 dell’articolo 12 deve essere completato entro e non oltre l’anno 2018. 11)

(2)  Ai fini del completamento del riordino dei settori economici ai sensi del comma 1, l’incarico dirigenziale del direttore reggente della Ripartizione Artigianato industria e commercio può essere prorogato di due anni.

11)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 14 (Finanziamento all’Istituto per l’innovazione tecnologica)

(1)  Ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un finanziamento all’Istituto per l’innovazione tecnologica nella misura massima di 500.000 euro (UPB 19215), all’anno, per tre esercizi finanziari consecutivi.

2. L’Istituto per l’innovazione tecnologica deve garantire che la propria attività si conformi a quanto previsto dall’articolo 3 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione del 30 dicembre 2006 (2006/C323/01).

Art. 15 (Capitale europea della Cultura 2019)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a proseguire nelle attività per la preparazione della candidatura della Provincia a Capitale europea della cultura 2019 e a disporre le conseguenti spese a tal fine necessarie.

(2)  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 06180) la spesa di 400.000,00 euro, così suddivisa a carico dei bilanci degli esercizi finanziari 2013 e 2014:

2013: 200.000,00 euro;

2014: 200.000,00 euro.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1)  Dopo il comma 5 dell’Art. 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„6. L’utilizzo di stanziamenti di spesa di competenza, per un ammontare complessivo pari all’avanzo d’amministrazione presunto applicato ai sensi del comma 5 e non derivante da rendiconti già parificati dalla Corte dei Conti, è subordinato alla parificazione da parte della stessa del rendiconto dell’esercizio precedente. A tal fine è allegato al bilancio di previsione l’elenco dei capitoli di spesa con l’indicazione del relativo importo. La Giunta provinciale con propria delibera, fermo restando l’importo complessivo riportato nell’elenco di cui al presente comma, può apportare modifiche con riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto parificato dalla Corte dei Conti sia inferiore a quello applicato ai sensi del comma 5, la Giunta provinciale, entro 15 giorni dall’avvenuta parificazione, individua gli stanziamenti di spesa di competenza che non possono essere utilizzati per un ammontare pari al minor avanzo.”

(2)  Il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La legge finanziaria stabilisce il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale. Stabilisce altresì il livello massimo delle garanzie principali e sussidiarie prestabili dalla Provincia a favore di enti o terzi.”

(3)  Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fideiussorie e all’acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie medesime sono iscritti fra le partite di giro del bilancio provinciale.”

(4)  Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

„2. Si può prescindere dalla presentazione del disegno di legge quando dalla manovra di assestamento derivino maggiori entrate non superiori al tre per cento del volume finanziario del bilancio di previsione iniziale. In quest'ultima ipotesi la Giunta provinciale adotta apposita deliberazione da trasmettere, entro il termine di cui al comma 1, al Consiglio provinciale insieme alla deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio prevista dall'articolo 62, comma 1.”

Art. 17 (Copertura finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri per complessivi 2.924.920.988,09 euro a carico dell'esercizio finanziario 2013, derivanti dagli articoli 5, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), 6, 14 e 15 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2013.

(2)  Alla copertura degli oneri per complessivi 312.862.544,52 euro a carico degli esercizi finanziari 2014 e 2015, derivanti dall’articolo 5, comma 1 (Tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dagli articoli 5, comma 2 (Tabella B), 14 e 15, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2014-2015 nel bilancio triennale 2013-2015.

CAPO III
Altre disposizioni

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1)  Dopo la lettera b) del comma 1 dell’Art. 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“b/bis) dopo le fasce delle graduatorie provinciali previste dalla lettera b) la Giunta provinciale può istituire una o più fasce aggiuntive per ogni classe di concorso o posto di organico, sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato determinato previsionalmente. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, chi ha titolo all’inserimento nelle fasce aggiuntive. Il punteggio delle fasce aggiuntive è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione di cui alla lettera b).”

(2)  Nel comma 11 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche è aggiunto il seguente periodo: “Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti della seconda lingua italiana o tedesca nella scuola primaria che concludono un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2013/2014 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione su altri posti o su altre classi di concorso solo dopo cinque anni di effettivo servizio nell’insegnamento della seconda lingua.”

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”)

(1)  I commi 3 e 4 dell’Art. 5 (della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. L’arredamento delle scuole dell’infanzia ai sensi del comma 2 oltre ad arredamento può comprendere anche attrezzature nonché materiale didattico e ludico di base. Il finanziamento dell’arredamento delle scuole dell’infanzia provinciali avviene unicamente tramite i comuni e questo riguarda anche le scuole dell’infanzia provinciali che non sono gestite dai comuni stessi, oppure che non sono di proprietà di questi. Il finanziamento delle scuole dell’infanzia parificate, invece, avviene direttamente tramite l’amministrazione provinciale. I mezzi finanziari per l’acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici vengono concessi per tutte le scuole dell’infanzia, anche per le scuole dell’infanzia parificate, tramite la legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.)

4. La gestione di una scuola dell’infanzia provinciale da parte di un altro soggetto giuridico presuppone la stipulazione di un accordo con il comune competente. Lo stesso comune disciplina le questioni relative alla gestione e quelle concernenti il finanziamento degli investimenti e delle spese correnti.”

Art. 19/bis (Sviluppo, consolidamento e coordinamento delle strutture didattiche ed amministrative della Libera Università di Bolzano e delle strutture di alta formazione)

(1) Al fine di garantire lo sviluppo, il consolidamento e il coordinamento delle strutture didattiche ed amministrative della Libera Università di Bolzano, del Conservatorio “Claudio Monteverdi” nonché dello Studio Teologico Accademico Bressanone, nell’ambito degli stanziamenti della funzione/obiettivo 04 istruzione sono destinate al finanziamento delle convenzioni programmatico-finanziarie tra la Giunta provinciale e la Libera Università di Bolzano, del Conservatorio „Claudio Monteverdi“ e dello Studio Teologico Accademico di Bressanone gli importi di seguito specificati: 60 milioni di euro per l’anno 2014, 70 milioni di euro per l’anno 2015 e 80 milioni di euro per l’anno 2016. 12)

12)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5,“Norme in materia di bonifica”)

(1)  Nel terzo periodo del comma 1 dell’Art. 32 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “,su richiesta del rispettivo consorzio”.

(2)  Il comma 6 dell’articolo 35 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Successivamente all’approvazione del piano di ricomposizione fondiaria è presentata domanda di intavolazione del piano presso l’ufficio tavolare territorialmente competente.”

(3)  Il comma 24 dell'articolo 44 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:

"24. Oltre alle opere di miglioramento fondiario, i consorzi di miglioramento fondiario possono, esclusivamente allo scopo del conseguimento dei propri fini istituzionali, provvedere, direttamente o anche tramite la partecipazione a società con altri enti dotati di personalità giuridica, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica in canali e condotte consortili nonché l'approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con acqua corrente per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni."

Art. 20/bis  13)

13)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12, e poi abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”

(1)  Dopo l’Art. 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 28/bis (Misure di trasparenza)

1. In attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e accessibilità totale, a decorrere dal 1° luglio 2013 la Provincia, gli enti da essa dipendenti e quelli a ordinamento provinciale, comprese le società partecipate, le società in-house e le aziende speciali, rendono accessibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sui propri siti internet, con link visibile nella homepage, i provvedimenti che dispongono:

  1. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, premi, incentivi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle imprese;
  2. l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, ad esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;
  3. l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazione.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati per un anno.

4. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a 1.000 euro.

5. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.”

(2)  Dopo il comma 4 dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Dai fatti e dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è esclusa la mancata comunicazione di informazioni sull'ottenimento di sovvenzioni, contributi, sussidi e borse di studio, premi, incentivi, o altre agevolazioni economiche di qualsiasi tipo agli uffici provinciali che concedono e liquidano tali importi.”

Art. 21/bis (Ospedale Bolzano)

(1)14) 15)

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano provvede l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con gli stanziamenti messi a disposizione per la costruzione e l’ammodernamento degli ospedali pubblici nell’ambito della Missione Tutela della salute. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in essere a partire dal 1°gennaio 2020, inerenti alla costruzione e all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano. 16)

14)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
15)
L'art. 21/bis, comma 1, è stato abrogato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10. (Sono fatti salvi gli impegni di spesa già assunti).
16)
L'art. 21/bis, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1)  Dopo l’Art. 62 (della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 62/bis (Elenco degli enti e delle società dipendenti)

1. Contestualmente al rendiconto annuale della Provincia viene redatto un elenco, in formato tabellare, di tutte le istituzioni e di tutti gli enti della Provincia, quali agenzie, aziende speciali, società in-house o istituzioni e organizzazioni simili, e di tutte le società partecipate dalla Provincia nonché le relative partecipazioni dirette o indirette ad altri soggetti. Nell’elenco sono indicati lo scopo della società ovvero dell'ente, la struttura societaria, la composizione degli organi societari e dell’organico nonché il bilancio annuale dettagliato.”

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”)   delibera sentenza

(1)  Dopo il comma 6 dell’Art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. La presente legge è integrata dalle disposizioni comunitarie relative ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e rotaia sin dalla loro entrata in vigore. Non trovano più applicazione le disposizioni in contrasto con la presente legge.”

(2)  Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per i servizi di cui al comma 1 l’assessore provinciale competente è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l’istituzione dei servizi o dell’impresa di trasporto incaricata, un importo fino ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio.”

(2/bis) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, stimati in 2.300.000,00 euro, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 12100. 17)

(3)  L’articolo 4 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Orario dei servizi di trasporto)

1. L’assessore provinciale competente, sentite le imprese di trasporto, approva le modalità di svolgimento e l’orario dei servizi di trasporto di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1.

2. Le imprese di trasporto sono tenute ad esporre, nelle autostazioni e negli spazi appositamente predisposti, in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto nella forma disposta dall'ufficio provinciale competente.”

(4)  Dopo il comma 1 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. L’assessore provinciale competente può concedere contributi a favore dei comuni richiedenti, qualora i lavori di cui al comma 1 siano particolarmente gravosi. Le modalità per la concessione dei contributi sono stabilite con apposito provvedimento.”

(5)  Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere n) ed o):

“n) svolgere i servizi secondo le modalità indicate nei decreti di autorizzazione all’effettuazione dei servizi trasporto pubblico di cui agli articoli 2 e 4;

o) comunicare immediatamente all’ufficio provinciale competente le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio, fornire tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e agevolare l’ufficio competente nell'espletamento del proprio compito.”

(6)  La lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) l'elenco dei servizi assegnati inizialmente al concessionario e le modalità del loro svolgimento. L'elenco e le modalità di svolgimento vengono aggiornati con il decreto di approvazione dell'orario dei servizi di trasporto previsto all'articolo 4.”

(7)  Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea)

1. La Provincia, in base alla vigente disciplina comunitaria e statale, provvederà entro i termini ivi previsti alla pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea su gomma, individuando, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, bacini territoriali coerenti al sistema di cadenzamento ed in funzione dell’interconnessione con le direttrici principali ai centri urbani più grandi.”

(8)  Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni previste al comma 1, lettera g), dell'articolo 5, di garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali di cui alla lettera f) dello stesso comma, di provvedere all’informazione all’utenza dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico locale e di assicurare altre attività di interesse comune alle imprese di trasporto, i concessionari, sulla base di apposita convenzione, affidano l'organizzazione di una specifica struttura unitaria ad un'impresa che disponga di adeguata competenza e delle necessarie attrezzature tecniche e gestionali.”

(9)  L’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Tariffe dei servizi di trasporto)

1. Le tipologie tariffarie, le tariffe e le condizioni d’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, sono stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Per i servizi previsti ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 2, la Giunta provinciale può autorizzare l'applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In tal caso i contributi ordinari sono concessi solo se le informazioni necessarie per la determinazione dei contributi sono disponibili nonostante le modifiche autorizzate. Nel caso dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la Giunta provinciale, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale, è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti richiedenti l'istituzione dei servizi stessi.

3. Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto locale d’interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone e vengono considerate come anticipo dei contributi di cui all’articolo 17.

4. Le imprese di trasporto e i loro consorzi sono tenuti ad una gestione centralizzata delle informazioni relative all'utilizzo dei servizi di trasporto da parte degli utenti attraverso la struttura prevista all'articolo 12.”

(10)  Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"2. Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all'articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali.“ 18)

(11)  Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis. Il comma 3 va interpretato nel senso che ai costi ivi elencati si sommano anche gli oneri e i costi finanziari comprovatamente sostenuti dall’impresa di trasporto per obblighi di servizio pubblico.”

(12)  Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 19/bis e 19/ter:

“Art. 19/bis (Sanzioni amministrative a carico delle imprese di trasporto)

1. Le imprese di trasporto che violino gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 1, senza giustificata motivazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

2. In caso di mancata effettuazione delle corse per carenze organizzative imputabili all’impresa di trasporto, di mancato utilizzo delle apparecchiature per la gestione dei turni, di bigliettazione e di informazione al pubblico, e nel caso di utilizzo di autobus non autorizzati si applica la sanzione amministrativa di 5.000,00 euro.

3. Tutti gli importi addebitati a titolo di sanzione amministrativa saranno detratti dal contributo di cui all’articolo 17.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT.

Art. 19/ter (Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 1 della presente legge sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblic 11 luglio 1980, n. 753. In caso di violazione di tali disposizioni vengono applicate le sanzioni amministrative per le stesse previste, maggiorate del 300 per cento, se non espressamente disciplinate con il presente articolo.

2. Gli utenti che trasgrediscono le disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6.

3. Qualora l'utente del pubblico servizio compia atti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio nonché l'incolumità degli altri viaggiatori, gli agenti di cui al comma 9 ed il conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio e, qualora sia nominativo, di impedire o sospendere nelle forme di legge la prosecuzione del viaggio.

4. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale devono munirsi di valido titolo di viaggio che deve essere conservato per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa ed esibito a richiesta del personale di vigilanza.

5. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 30 euro a 240 euro.

6. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto muniti di titolo di viaggio ceduto o contraffatto e i viaggiatori colti in flagranza a cedere titoli di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 60 euro a 400 euro. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

7. La sanzione amministrativa di cui al comma 5 è ridotta a 10 euro se:

  1. il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostri all’azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma dovuta;
  2. il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identificazione valido eventualmente prescritto, dimostri all’azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, la propria identità e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma dovuta.

8. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 al viaggiatore è comunque consentito di regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari all'importo del biglietto ordinario di corsa semplice, maggiorato della sanzione in misura minima; i viaggiatori che non regolarizzano la loro posizione, se maggiorenni, devono scendere dai veicoli.

9. All'accertamento dell’infrazione, alla sua contestazione immediata nonché alla riscossione immediata delle sanzioni amministrative provvedono gli agenti dipendenti formalmente incaricati dalle società che esercitano i servizi di trasporto pubblico nonché i dipendenti provinciali autorizzati dall’assessore competente. Per la legalità dei verbali detto personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.

10. Se il pagamento non avviene ai sensi dei commi 7 e 8, il dipendente dell’azienda concessionaria incaricato del controllo, che ha accertato e contestato la violazione, inoltra il verbale di accertamento al legale rappresentante dell’azienda concessionaria di trasporto da cui dipende, il quale è competente a emettere l’ordinanza ingiunzione.

11. Al fine di rendere conoscibili agli utenti le disposizioni di cui al presente articolo, gli esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad esporne il contenuto al pubblico in modo ben visibile.

12. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alle aziende di trasporto che li impiegano per migliorare le attività di controllo e di assistenza alla clientela e di informazione relative al servizio e ai punti vendita, secondo un programma che le aziende di trasporto sono tenute a presentare annualmente, e che deve essere approvato dall'assessore provinciale competente alla mobilità.

13. Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40 - Legge provinciale finanziaria 2013 – trasporto pubblico locale – modalità di erogazione dei contributi di esercizio – controllo contabile degli enti locali ai fini dell’equilibrio di bilancio e del patto di stabilità – non può essere sottratto alla Corte dei Conti ed attribuito ad un organo provinciale
17)
L'art. 23, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 17 settembre 2013, n. 16.
18)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 febbraio 2014, n. 40 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 23, comma 10, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, che aveva aggiunto il comma 2 all'art. 16 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, “Provvidenze per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune”

(1)  Il comma 3 dell’Art. 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “3. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono stanziati, suddivisi in parti uguali, in quattro esercizi consecutivi; quelli di cui alla lettera d) su un unico esercizio.“

Art. 25 (Modifica delle legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e die trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità”)

(1)  Il comma 1 dell’Art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. In materia di sicurezza e di regolarità dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Le funzioni attribuite ad organi centrali dello Stato sono esercitate dalla Giunta provinciale; quelle attribuite ad organi od uffici periferici dello Stato sono esercitate dalla Ripartizione Mobilità.”

(2)  Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada) 1. La Giunta provinciale può con propria delibera istituire una tariffa per l’iscrizione all’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di merci e persone su strada, che ammonti da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 150,00 euro.”

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”

(1)  Dopo il comma 2 dell’Art. 6 (ella legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. A decorrere dal 2013 il limite d’età per il conseguimento delle pensioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è incrementato sulla base del meccanismo introdotto dall’articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che tiene in considerazione la speranza di vita, come rilevata dall’ISTAT. L’incremento è disposto con delibera della Giunta provinciale.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il limite d’età è determinato in 65 anni e 3 mesi.”

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”

(1)  Il comma 3 dell’Art. 29/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito: “3. I finanziamenti sono disposti con decreto del competente assessore provinciale. I finanziamenti agli enti pubblici per attività di cui agli articoli 27 e 27/bis sono liquidati direttamente. I finanziamenti agli enti privati per attività di cui agli articoli 27, 27/bis e 28 sono liquidati previa presentazione di un elenco delle spese sostenute almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.“

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, “Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica”)

(1)  Il comma 1 dell’Art. 10 (della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, per un importo complessivo non superiore a 9 milioni di euro, le procedure di gara per l’acquisto, la messa in servizio in via sperimentale sul territorio provinciale e la manutenzione di cinque autobus alimentati ad idrogeno, a condizione che la Commissione dell’Unione Europea concorra al finanziamento degli oneri connessi in misura non inferiore al 31 per cento della spesa complessiva sulla base della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1639/2006/CE, istitutiva di un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), pubblicata nella G.U.C.E. 9 novembre 2006, n. L310.”

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”

(1)  Dopo la lettera c) del comma 1 dell’Art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“d) garanzie per crediti export fino ad un valore di 70 milioni di euro.”

(2)  Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

"e) concessione di incentivi per un ammontare di 2.000.000 di euro all'anno a sostegno delle aziende con sede in Alto Adige, che sono fornitrici di prodotti destinati all'esportazione."

(3)  Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Provincia può realizzare direttamente o per il tramite di società controllate o organismi appositamente incaricati le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), e rimborsare loro le spese sostenute.”

(4)  Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"3. A copertura del rischio connesso con le garanzie emesse ai sensi della lettera d) del comma 1 è istituito presso la Provincia, o presso le società controllate o gli organismi di cui al comma 2, un fondo con una dotazione minima di 5 milioni di euro. Detto fondo può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. In tal caso gli importi in questione affluiscono direttamente al fondo.”

Art. 30 (Alto Adige Finance SPA)  

(1)  La Provincia è autorizzata a costituire una società di sistema denominata "Alto Adige Finance spa" con lo scopo di concorrere a promuovere, nell’ambito della normativa provinciale e regionale e delle direttive impartite dall’assessorato provinciale alle Finanze, lo sviluppo economico dell’Alto Adige.

Art. 31 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1)  Dopo il comma 13/ter dell’Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“13/quater. Con riguardo ai progetti, per i quali la commissione di cui al comma 29 o la commissione urbanistica provinciale al momento dell’entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14, ha già rilasciato il nulla osta di cui al comma 13/ter, si applica la disciplina di cui al comma 13/bis nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14.“

(2)  Nel comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole “prevalentemente ad uso residenziale” sono inserite le parole “e/o ad attività terziaria” e al termine dello stesso comma è aggiunto il seguente periodo:

“'L'ampliamento è previsto secondo le stesse condizioni per la cubatura degli alloggi di servizio nelle zone produttive, purché l'intero edificio aziendale corrisponda almeno allo standard CasaClima C.”

(3)  Dopo il comma 1 dell'articolo 128/quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2. A causa della perdurante crisi economica mondiale il termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 72 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è sospeso per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche se già scaduto nel corso dell'anno 2012. La presente sospensione si applica anche al termine per l'ultimazione già sospeso ai sensi del comma 1. La richiesta di sospensione va presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Art. 32 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, "Legge sui masi chiusi")

(1)  Dopo l'Art. 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “34/bis (Interpretazione autentica) - 1. L'articolo 34, comma 5, viene interpretato nel senso che l'onere reale di mantenimento include altresì il diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile, salva diversa disposizione nell'atto di assunzione per atto tra vivi o mortis causa.”

Art. 33 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n.16, “Tutela del paesaggio”)

(1)  Il comma 3 dell’Art. 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “3. Al fondo confluiscono inoltre elargizioni e donazioni offerte da terzi, le somme fissate quale misure di compensazione per interventi nell’ambiente e nel paesaggio nonché le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative fissate dall'amministrazione provinciale e riscosse nell’ambito della tutela dell’ambiente, della natura e del paesaggio secondo le leggi provinciali vigenti di settore.“

Art. 34 (Modifica della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, “Provvedimenti in materia di informatica provinciale”)

(1)  Dopo la lettera g) del comma 1 dell’Art. 4 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: “h) la conservazione e la gestione di banche dati strategiche ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.”

(2)  Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Le attività di sviluppo e gestione del servizio informativo provinciale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale.”

Art. 35 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali)  delibera sentenza

(1)  Il presente articolo disciplina, in attuazione dell'Art. 90 , comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la fruibilità e la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

(2)  Si intendono per impianti sportivi privi di rilevanza economica quelli che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione.

(3)  Gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi privi di rilevanza economica ne affidano in via preferenziale la gestione a società, associazioni e cooperative sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive e federazioni sportive, anche in forma associata.

(4)  Le modalità di affidamento e il contenuto della convenzione vengono determinate dalla Giunta provinciale.

massimeDelibera 4 febbraio 2014, n. 115 - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 5/2014 - Modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, di proprietà degli enti pubblici territoriali

Art. 36 (Contributi per l’assunzione di persone disabili)

(1)  I proventi derivanti dalle sanzioni e dagli esoneri previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, e non erogabili in base all’articolo 13 della stessa legge, vengono utilizzati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

Art. 37 (Modifica della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, recante "Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti")

(1)  Dopo la lettera g) del comma 2 dell'Art. 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:

“h) partecipazione alla determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti privati e vigilanza sull'applicazione degli standard.”

(2)  Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 9 (Determinazione degli standard di qualità)

1. A tutela dei diritti degli utenti e a garanzia della qualità dei servizi pubblici locali in caso di affidamento dei servizi a soggetti privati, gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), a carico dei soggetti privati e l'ammontare del finanziamento stesso sono definiti nei contratti di servizio. Non sono previste spese a carico dei bilanci pubblici.”

(3)  Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 10

1. Ai sensi della legislazione statale, la presente legge si applica anche ai soggetti di cui alla lettera d bis) dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.”

Art. 38 (Abrogazione di norme)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’Art. 11 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;
  2. l’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche;
  3. l’articolo 3/bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche;
  4. l’articolo 5/bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche;
  5. la legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6;
  6. la lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21.

Art. 39 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

TABELLA A 8)

 

TABELLA B

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionDisposizioni in materia di entrate
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
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