(1) All’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Al certificato d’origine equivale l’attestato di abbattimento e di controllo, interamente compilato e firmato, di cui all’allegato 2 del decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale 19 febbraio 2008, n. 95726/31.12.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 5/bis:
“5/bis La qualifica di esperto accompagnatore per la caccia al camoscio rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento è riconosciuta equipollente al tesserino di accompagnamento di cui al comma 5. In ogni caso l’attività di accompagnamento può essere esercitata solamente con il consenso del rettore del comprensorio interessato e nel rispetto degli obblighi e limiti di cui al comma 5 nonché delle direttive di cui all’articolo 24 della legge.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.